Si parla di disconoscimento della paternità in merito a un'azione con la quale si tende a far dichiarare la mancanza del legame biologico tra un presunto padre e un presunto figlio. L'art. 235 c.c. dispone i casi in cui questa può essere esercitata, ovverosia:

- quando non ci sia stata coabitazione tra i coniugi tra il 300° e il 180° giorno prima della nascita del bambino;

- quando il marito era affetto da impotenza a generare nel medesimo periodo;

- quando nell'arco dello stesso tempo la moglie abbia commesso adulterio o abbia nascosto la gravidanza al marito.

Nel caso in cui l'azione di disconoscimento della paternità dovesse trovare accoglimento in sede giudiziale, il bambino viene riconosciuto legalmente solo alla madre.

Inoltre, nel caso in cui il figlio sia nato da fecondazione assistita eterologa, l'azione non è considerata ammissibile.