Il convenuto è colui contro il quale l'attore presenta domanda giudiziale e quindi rivolge una pretesa dinnanzi all'Autorità Giudiziaria.

La parte diviene tale per il solo fatto di essere chiamata in giudizio, ma a sua volta può opporsi alle pretese dell'attore e, presentando una domanda riconvenzionale, può proporre a sua volta delle richieste nei confronti della controparte.

Nel caso in cui il convenuto non si costituisca in giudizio nei termini stabiliti, questo si definisce in contumacia.