Si tratta di una modalità extragiudiziale con cui si dà risoluzione a una controversia; questa anziché essere instaurata dinnanzi a un giudice, è instaurata dinnanzi a due soggetti privati detti arbitri, la cui decisione prende il nome di lodo.

Il lodo a sua volta è pienamente vincolante per le parti coinvolte e può essere oggetto anche di esecuzione forzata, così come avviene per una pronuncia giurisdizionale.

Si parla di arbitrato anche nel diritto internazionale, in merito cioè alla risoluzione pacifica delle controversie tra Stati dinnanzi a organi di natura internazionale, in composizione individuale o collegiale.