L'apertura di credito è un contratto regolato dagli artt. 1842 e ss. c.c. e si ha quando un istituto bancario si obbliga nei confronti del cliente a tenere a disposizione una somma di denaro per un tempo determinato o indeterminato. Dal canto suo, il cliente (accreditato) può gestire la somma accantonata in base alle proprie necessità, effettuando prelievi e versamenti in una sola soluzione o frazionati nel tempo.

A volte, il contratto di apertura di credito viene affrancato a quello di fido, ma si tratta di due rapporti da tenere invece distinti; in particolare, il fido rappresenta la decisione assunta dagli organi della banca a concedere una somma di denaro a un soggetto giuridico, mentre l'apertura di credito rappresenta una delle forme contrattuali con cui tale decisione può essere realizzata.