Il contratto di agenzia è regolato dagli artt. 1742 e 1753 c.c. e si ha quando un soggetto (agente) si impegna alla promozione e alla conclusione di una serie di contratti per conto di un altro (preponente), in modo stabile e dietro retribuzione.

Si tratta di un istituto giuridico che prevede la sussistenza di tre presupposti:

- la stabilità del rapporto che lega agente e preponente

- il diritto di esclusiva reciproca in merito all'attività e al territorio

- il diritto alla provvigione all'agente per i contratti conclusi da egli stesso.

Nel dettaglio, ciò che contraddistingue maggiormente l'agenzia da altri contratti in materia di diritto del lavoro è il diritto di esclusiva reciproca, che per l'imprenditore si traduce nell'impossibilità di rivolgersi ad altri agenti per l'attuazione dello stesso incarico e per l'agente si traduce nel divieto di svolgere la medesima attività per altri imprenditori concorrenti.