Quando si parla di surrogazione si fa riferimento al fenomeno di modificazione a titolo particolare del soggetto attivo di un'obbligazione, il creditore, in seguito al pagamento da parte di un terzo soggetto, che diviene così a sua volta creditore nei confronti del debitore.

Dal momento che la surrogazione avviene in deroga al principio secondo cui il pagamento del terzo è in grado di estinguere l'obbligazione (art. 1180 c.c.), l'istituto della modifica opera solo nei casi previsti dalla legge. Infatti, si distingue una surrogazione per volontà del creditore (o surroga per quietanza), in cui è lo stesso creditore a esprimere la volontà del subingresso del terzo, la surrogazione per volontà del debitore (o surroga per imprestito), che ricorre quando il debitore prende da altri denaro o cose fungibili per il pagamento del debito e surroga il concedente del mutuo come nuovo creditore, e surrogazione per volontà della legge (o surrogazione legale), che si ha in tutti i casi previsti dall'art. 1203 c.c.; in ogni caso, il creditore surrogato, in seguito al subingresso, può esercitare tutte le facoltà spettanti al creditore originario.