Quando si parla di patteggiamento si fa riferimento a un istituto di diritto processuale penale, l'applicazione della pena su richiesta delle parti, che consente all'indagato e al Pubblico Ministero di giungere a un accordo da sottoporre al Giudice circa la natura e l'entità della pena da infliggere al reo in sostituzione di quella prevista dal codice. Si tratta di un rito speciale che trova luogo nel corso delle indagini preliminari oppure in occasione dell'udienza preliminare, volto a sostituire la pena prevista per il reato per il quale di procede con un'altra meno afflittiva, dietro implicita affermazione della colpevolezza.

L'istituto è disciplinato dall'art. 444 c.p.p., in base alla cui disciplina si evincono i requisiti fondamentali da rispettare per poter avere accesso alla procedura. Si tratta di:

- accordo tra indagato e Pubblico Ministero

- il limite massimo di cinque anni come pena detentiva pattuita

- provvedimento del Giudice con cui accoglie la richiesta formulata dalle parti.

Riguardo a quest'ultimo punto, il Giudice ha la facoltà di ratificare o meno l'accordo, ma non può modificarne il contenuto.