In tema di diritto processuale penale, l'oblazione è una causa di estinzione del reato prevista soltanto per le contravvenzioni e consistente nel pagamento di una somma di denaro pari a un terzo della somma prevista dal legislatore come ammenda, per reati puniti solo con questa sanzione, o pari alla metà del massimo, per reati puniti con ammenda o con arresto. Si tratta nello specifico di oblazione ordinaria e di oblazione discrezionale.

L'oblazione è regolata dagli artt. 162-162 bis c.p. e può essere disposta sia dal G.I.P. che dal giudice dibattimentale. Il pagamento, oltre a estinguere il reato, fa sì che l'indagato/imputato non riceva alcuna iscrizione nel casellario giudiziario, ma è inammissibile per delinquenti abituali, professionali e per recidivi reiterati.