La Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione (Sent. n. 20966/2003) ha stabilito che le pasticche che vengono distribuite in discoteca non possono presumersi sostanze stupefacenti in assenza di un riscontro accurato e di una minuziosa indagine sulla loro composizione. In particolare i Giudici di Piazza Cavour, nel precisare che per la sussistenza del reato di spaccio di sostanze stupefacenti non è sufficiente l'accertamento dell'effetto "euforizzante" della pasticca, hanno affermato che "il giudice, in assenza di una perizia sulla sostanza, deve fornire una adeguata motivazione delle ragioni che lo inducono a ritenere che la sostanza stessa sia stupefacente indicando con precisione gli elementi probatori utilizzati quali ad esempio ammissioni di coimputati, accertamenti di polizia o altri elementi di univoco significato".

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