Con la circolare n. 113 del 6 agosto e con il successivo messaggio n. 20370 del 7 agosto 2007, sono state fornite le prime istruzioni per il versamento, tramite F24, delle quote di TFR al FONDINPS. Al riguardo, appare utile ricordare che il citato Fondo - istituito dall'articolo 9 del D.lgs 5 dicembre 2005, n. 252 - non è optabile e riveste carattere residuale. Le quote di trattamento di fine rapporto
maturando debbono, infatti, confluire alla forma pensionistica complementare costituita presso l'INPS qualora ricorrano, congiuntamente, i seguenti presupposti: 1) si realizzi l'ipotesi del "silenzio assenso" che, come noto, si concretizza quando il lavoratore non ha espresso alcuna volontà entro il 30 giugno 2007 per i lavoratori già occupati al 31 dicembre 2006, ovvero entro sei mesi dalla data di prima assunzione, se successiva; 2) non siano applicabili le disposizioni previste dall'art. 8, c. 7 lettera b) (modalità tacite) numeri 1 e 2 del D.lgs. n. 252/2005, che stabiliscono i criteri di destinazione del TFR a forme pensionistiche previste dagli accordi o contratti collettivi.
Inps, Messaggio 19.9.2007 n. 22789

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