Il D.L. 30 ottobre 1984, n. 726, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni in L. 19 dicembre 1984, n. 863, così dispone: "Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianita di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine del contratto di formazione e lavoro". Questa Corte in merito a tale disposizione legislativa ha gia avuto modo di affermare il seguente principio di diritto.
"La disposizione del D.L. n. 726 del 1984, art. 3, comma 5, convertito con modificazioni dalla L. n. 863 del 1984, secondo cui il periodo di formazione e lavoro e computato nell'anzianita di servizio in caso di trasformazione del relativo rapporto in rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la disposizione del comma 12 che estende le agevolazioni offerte ai datori di lavoro al caso di assunzioni nei dodici mesi successivi al periodo di formazione e lavoro, comportano la computabilita di detto periodo anche quando l'anzianita di servizio è presa in considerazione da discipline meramente contrattuali, come quella sugli scatti di anzianita e i passaggi automatici di classe stipendiale, dato che la distinzione tra istituti di origine legale e trattamenti di fonte convenzionale non trova fondamento nel tassativo tenore del testo normativo, la cui portata non puo ritenersi derogabile neanche mediante specifiche previsioni della contrattazione collettiva" (Cass. n. 10961 del 2000, Cass. n. 13309 del 2000, Cass. n. 10773 del 2001, Cass. n. 14112 del 2001, Cass. n. 3849 del 2003, Cass. n. 434 del 2004).
Cassazione lavoro, Sentenza 12 giugno 2007, n. 13716

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