Off limits per l'effige di Mussolini allo stadio. Lo sottolinea la III sezione penale della Cassazione che ha respinto il ricorso di un 34enne tifoso della Roma, Gianluca L., che il 29 gennaio del 2006 aveva assistito alla partita di calcio Roma-Livorno 'parzialmente travisato ed esponendo una bandiera con l'effige di Benito Mussolini e col fascio littorio'. La Suprema Corte, che ha bocciato il ricorso del tifoso, ha cosi' confermato l'ordinanza del gip del Tribunale di Roma dello scorso febbraio con la quale si imponeva a Gianluca L. di comparire personalmente davanti al commissariato di Tivoli 30 minuti dopo l'inizio del primo tempo, 30 minuti dopo l'inizio del secondo tempo e 20 minuti dopo il termine di ogni incontro di calcio disputato dalla squadra della Roma per la durata di 3 anni. La disposizione, sancisce inoltre la Suprema Corte, deve essere applicata anche nel caso di partite amichevoli. Quanto al fatto di esporre immagini, come nel caso in questione, raffigurante Mussolini, i supremi giudici nella sentenza
9793 spiegano che il reato previsto dalla legge 205/93 'sussiste quando chi accede ai luoghi dove si svolgono manifestazioni agonistiche reca con se' emblemi o simboli di gruppi o associazioni razziste, nazionaliste e simili, anche se non e' iscritto a tali gruppi o associazioni, perche' anche in quest'ultimo caso ricorre evidentemente la lesione del bene penalmente tutelato'.

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