La dimostrazione circa il diverso momento dell'effettiva cessazione dell'attività ex art. 10 l.f. può essere data solo con riguardo agli imprenditori individuali ed a quelli collettivi che siano stati cancellati d'ufficio mentre per le società che risultino ancora iscritte all'apposito registro il termine in questione comincia a decorrere dal momento della avvenuta cancellazione. Il mancato raggiungimento dei parametri dimensionali previsti dall'art. 1 l.f. comporta la sottrazione dell'imprenditore al fallimento senza che occorra ulteriormente indagare se costui sia da considerare piccolo alla stregua dei criteri previsti dall'art. 2083 c.c.
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