La seconda sezione civile della Corte di Cassazione (sentenza n.9740 del 5 luglio 2002) ha stabilito che il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito sussiste a prescindere dall'utilizzo che il danneggiato faccia o possa fare della somma che gli è dovuta. Il risarcimento, infatti, ha la funzione di porre il patrimonio del danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato senza l'evento lesivo e trova, dunque, il suo presupposto nella perdita subita da quel patrimonio in conseguenza del fatto stesso. Ciò a prescindere dagli eventuali esborsi effettuati.

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