La Circolare n. 11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018 del Ministero degli Interni detta le nuove linee guida da rispettare in caso di manifestazioni pubbliche

di Annamaria Villafrate - La circolare emessa il 18 luglio dal Ministero dell'Interno (sotto allegata) precisa quali sono le linee guida da applicare se una manifestazione pubblica presenta particolari rischi di criticità in termini di sicurezza per i luoghi e i partecipanti. A tal fine, la normativa di riferimento è quella applicata per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e la prevenzione degli incendi.

Di seguito una breve analisi dell'atto ministeriale:

Manifestazioni pubbliche: nuove misure di contenimento del rischio

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Il Ministero dell'Interno sostituisce le linee guide allegate alla circolare del 28 luglio 2017, con quelle previste dalla n. 11001/1/110/(10) del 18/07/2018. Dal monitoraggio delle diverse realtà locali è emersa infatti la necessità d'individuare misure nuove e più efficaci per tutelare l'integrità dei partecipanti, nel rispetto delle tradizioni e della cultura del posto. A tale scopo il nuovo modello organizzativo deve essere semplice e flessibile, per adattarsi al meglio alle criticità del luogo interessato dalla manifestazione.

Le manifestazioni interessate dalle nuove linee guida

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La circolare del Ministero degli Interni, prima di dettare le direttive nello specifico, elenca diversi tipi di eventi pubblici, prevedendone l'applicazione per quelle che presentano un certo grado di criticità in termini di sicurezza.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede:

Manifestazioni pubbliche soggette ad autorizzazione

Per le manifestazioni pubbliche soggette a permessi, spetta a chi le organizza inviare al Comune, con un certo anticipo rispetto alla data stabilita per l'evento, la richiesta e i documenti da cui risultano le misure di sicurezza che intende adottare. In caso di spettacolo pubblico il Comune deve acquisire il parere della Commissione di vigilanza comunale o provinciale. Negli altri casi invece può autorizzare direttamente la manifestazione indicando quali misure di sicurezza devono essere adottate.

Manifestazioni pubbliche con profili di sicurezza delicati e complessi

Si tratta di situazioni che, per tipo di evento, stato dei luoghi, numero e tipologia di partecipanti risultano complesse da gestire. In questo caso il Sindaco o il presidente della Commissione di vigilanza devono informarne il Prefetto. Costui, se lo ritiene necessario può illustrare il caso agli organi provinciali competenti, come il Comandante dei Vigili del fuoco e il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica che potrà tenere conto delle nuove "Linee guida per l'individuazione delle misure di contenimento del rischio in manifestazioni pubbliche con peculiari condizioni di criticità" allegate alla presente circolare.

Manifestazioni pubbliche di cui agli artt. 18 e 25 R.D n. 773/1931

Per le riunioni in luogo pubblico o aperto al pubblico di cui all'art. 18, le cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto e le processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie di cui all'art. 25 del R.D n. 773/1931, spetta al Questore, informare il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica quando gli eventi presentano un livello di rischio da richiedere un intervento coordinato, per valutare le misure da adottare.

Cosa prevedono le nuove linee guida

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Per ridurre il rischio nel corso delle manifestazioni pubbliche con profili di sicurezza complessi viene presa come riferimento la normativa per la prevenzione degli incendi e per la realizzazione di impianti sportivi, che stabilisce regole particolari in relazione:

  • alle caratteristiche dell'area di accesso ai mezzi di soccorso;
  • ai percorsi d'ingresso e d'uscita dei partecipanti alla manifestazione;
  • alle dimensioni del luogo dell'evento;
  • alla divisione in settori quando l'afflusso previsto supera le 10.000 persone;
  • al numero e al posizionamento degli estintori per scongiurare il pericolo di incendi;
  • alla predisposizione del piano di emergenza e di gestione della stessa;
  • agli operatori addetti ad instradare e monitorare i partecipanti, a contrastare eventuali incendi e garantire l'esodo di chi ha preso parte all'avvenimento;
  • alle regole particolari per i cortei all'interno di aree non delimitate;
  • infine, alle manifestazioni storiche che non consentono il ricorso alla linee guida previste, per le quali si potrà fare riferimento agli strumenti dell'ingegneria sulla sicurezza per tutelare i beni storici, monumentali e ambientali.

Circolare Ministero Interno n. 11001-1-110

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