di Gabriella Lax - I crediti liquidati a favore degli avvocati difensori d'ufficio per attività svolte nell'ambito del processo penale sono ammessi alla procedura di compensazione anche nei casi in cui "il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero crediti professionali" o nel caso in cui l'assistito risulti persona irreperibile. Così il ministero della Giustizia, intervenuto lo scorso 8 giugno, con una comunicazione (sotto allegata) da indirizzare e diffondere, come precisa il testo, presso gli uffici giudiziari di competenza, e tra gli avvocati.
Gratuito patrocinio, ammessi i crediti derivanti da recupero infruttuoso o irreperibilità
A questa determina il ministero della Giustizia arriva dopo più di una segnalazione di mancata ammissione alla compensazione dei crediti nei casi sopra citati. La ratio della comunicazione sta nel fatto che i crediti nei casi in cui "il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero crediti professionali" o nel caso in cui l'assistito risulti persona irreperibile rientrano tra quelli sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del Testo Unico in materia di spese di giustizia (ossia il D.P.R. n. 115/2002), e, pertanto, dovranno essere ammessi alla procedura di compensazione.
COMUNICAZIONE-MINISTERO-GIUSTIZIA
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