di Marco Massavelli - Corte di Cassazione Civile, sezione VI, sentenza n. 17460 del 17 Luglio 2013. In tema di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l'apprezzamento del giudice del merito in ordine alla ricostruzione delle modalità di un incidente e al comportamento delle persone alla guida dei veicoli in esso coinvolti si concreta in un giudizio di mero fatto che resta insindacabile in sede di legittimità, quando sia adeguatamente motivato e immune da vizi logici e da errori giuridici. Così ha deciso la Corte di Cassazione Civile, con ordinanza 17 luglio 2013 n. 17460. Il caso riguarda la richiesta di risarcimento per i danni fisici patiti a seguito di sinistro stradale tra un ciclomotore e un autoveicolo.

Nel ricorso alla Suprema Corte di Cassazione si lamenta l'illogicità del percorso giuridico adottato dal giudice di secondo grado, relativamente alla ripartizione delle quote di concorsualità tra i due conducenti, in quanto è stato attribuito al ciclomotore una determinata velocità sulla esclusiva valutazione delle tracce di frenata, rilevate dall'organo di polizia stradale (polizia municipale) intervenuto per le incombenze di rito.

Il rilevamento di una traccia di frenata di circa mt. 15,08, fanno ritenere, con ragionevole certezza, sulla base delle nozioni di comune esperienza, che il veicolo al quale la traccia è riferibile (nel caso di specie, il ciclomotore) mantenesse una velocità piuttosto elevata con una condotta di guida non prudenziale e non adeguata alle condizioni di circolazione, e che tale velocità abbia influito sull'eziologia dello scontro e sulle sue conseguenze. Relativamente alle prove nel giudizio è da rilevare come al giudice di merito spetti in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti.

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