Il Garante per la protezione dei dati personali (newsletter 29 settembre / 5 ottobre 2003) ha ribadito che si può chiedere di accedere ai propri dati personali senza bisogno di esibire un documento di riconoscimento, se chi detiene tali dati ha la possibilità di accertare l'identità dell'interessato attraverso la conoscenza personale o altri concreti elementi. L'Autorità ha così accolto il ricorso di un cittadino che lamentava da parte della sua agenzia di assicurazione di non aver ottenuto riscontro a due istanze, formulate ai sensi dell'art. 13 della legge n. 675/1996, con le quali aveva chiesto la comunicazione in forma intelligibile dei dati personali riferiti ai premi assicurativi corrisposti in relazione a due polizze a lui intestate.

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