Abbiamo confezionato il nostro ricorso utilizzando il nuovo procedimento sommario di cognizione nuovo di zecca e, con tutte le amorevoli cure che si riservano al neonato, con un certo orgoglio misto a curiosità ci accingiamo a leggere l'ordinanza con cui il giudice ci orienterà in ordine al prosieguo. Ma che accade? Con l'ordinanza 20.11.2009 il Dott. Luigi Levita, giudice monocratico del Tribunale di Sant'Angelo de' Lombardi, ci prende per mano e ci fornisce una illuminante trasposizione, dalla teoria dell'Art. 702-ter c.p.c. alla pratica concreta delle nostre aule di giustizia, di come si redige un provvedimento di incompatibilità con il rito semplificato. Converrà lasciargli direttamente la parola: "a seguito dell'introduzione nell'ordito processuale civile del rito sommario (ex legge n°69 del 2009), questo Giudice è chiamato ad effettuare una valutazione complessiva e di sintesi del m ateriale di causa, prefigurando il percorso che si rende necessario per la decisione e la sua compatibilità con le forme semplificate. Orbene, nel caso in esame è agevole evidenziare che le difese delle parti, per come svolte nel corpo del verbale d'udienza, richiedano un'istruzione non sommaria ai sensi dell'Art. 702-ter c.p.c." e qui veniamo al cuore del problema:"infatti, la pluralità e varietà dei mezzi istruttori richiesti (prove orali, consulenza tecnica, perizia fonica, acquisizione di documentazione bancaria e di scritture private), imponendo necessariamente il dipanarsi dell'istruzione per numerose udienze, rende in concreto non praticabile l'istruzione sommaria della causa, anche alla luce del disposto del quinto comma dell'Art. 702-ter c.p.c.". In effetti, il giudizio prognostico del magistrato designato ha un'unica stella polare: le esigenze di speditezza del rito sommario nell'ambito dell'istruttoria deformalizzata.
Ma ciò non vuol dire che abbiamo toppato! Anzi , ci siamo confrontati con questo nuovo congegno che il legislatore della Riforma estiva 2009 ci ha regalato. Perché mai non dovremmo sperimentarlo? Che sarà mai! In caso di prognosi negativa, il giudice ci fisserà l'udienza ai sensi dell'Art. 183 c.p.c. e si realizzerà una sorta di conversione del rito. Zero a zero e palla al centro. Non è morto nessuno e noi ne sappiamo una di più.
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