La Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n. 21883/2009) ha stabilito che è vietato ai veicoli accedere alle aree pedonali anche se non sono recintate con piloni o catene. Ed è irrilevante il fatto che sulla segnaletica verticale manchino gli estremi dell'ordinanza comunale. Gli Ermellini hanno infatti evidenziato che "ai sensi dell'art. 38 del codice gli utenti della strada devono rispettare le prescrizioni rese note a mezzo della segnaletica stradale, ancorché in difformità con le altre regole di circolazione. Inoltre la stessa norma stabilisce che le prescrizioni dei segnali verticali prevalgono su quelle dei segnali orizzontali. Pertanto la presenza del cartello di divieto imponeva all'automobilista di attenersi alla prescrizione da esso derivante, prescindendo dalla mancata presenza di piloni a catena, la cui apposizione non è condizione di validità del divieto. Si trattava invero di misura meramente rafforzativa del divieto stesso, la cui previsione, attuazione o ritardata attuazione non incideva sulla validità di quanto ordinato e prescritto nelle forme legali".
Nel caso di specie, hanno osservato i Giudici, "illogicamente si è preteso quindi di far prevalere sul segnale verticale non un segnale contrastante, ma l'assenza di un segnale rafforzativo di quello esistente, assenza che paradossalmente avrebbe addirittura annullato la prescrizione. Parimenti irrilevante era peraltro la ulteriore pretesa irregolarità (mancanza di estremi dell'ordinanza, risultata tuttavia esistente) denunciata dall'opponente, che nulla toglieva alla validità del segnale. Non è previsto infatti alcun effetto in caso di mancanza di tali estremi".

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