In merito alla utilizzabilità della documentazione prodotta da una delle parti in causa "anche se priva dell'attestazione del cancelliere del suo effettivo deposito nelle forme di legge", la Corte di Cassazione ha osservato (Sent. n. 4898) che "la sottoscrizione dell'indice del fascicolo da parte del cancelliere, se ha lo scopo di attestare la regolarità dell'esibizione della documentazione e di mettere la medesima a disposizione della controparte in modo che la stessa possa esercitare compiutamente la sua difesa, tuttavia, l'omissione di tale attestazione, in mancanza di contestazioni sull'esibizione o sui documenti, costituisce mera irregolarità formale, che non preclude l'utilizzabilità dei documenti medesimi ai fini del giudizio".
Articoli correlati
In evidenza oggi
- Legge 104, potrai avere fino a 4.800 euro l’anno esentasse se sei un caregiver e accudisci un familiare disabile: novità
- Successione, niente tasse sull’eredità su questi beni, anche se valgono milioni: ecco la lista completa
- Malpractice medica, quando si risarcisce la chance
- Interrogatorio senza avvocato, i limiti della UE
- Screenshot delle chat come prova nel processo penale
