Precedenti penali per reati contro il patrimonio non sono sufficienti per negare il patrocinio gratuito, in ogni caso il giudice può avvalersi della Guardia di Finanza per le necessarie verifiche

Gratuito patrocinio e precedenti penali

La Cassazione, con la sentenza n. 7032/2023, nel richiamare anche precedenti pronunce in materia, ricorda che per negare il gratuito patrocinio al richiedente non ci si può fondare solo sulla commissione di precedenti reati contro il patrimonio da parte dell'istante, occorre vagliare altri aspetti. In ogni caso il Giudice può sempre effettuare prima e dopo la concessione della misura, grazie alla collaborazione della Guardia di Finanza, le dovute verifiche anche patrimoniali e reddituali.

La pronuncia della Cassazione chiude una vicenda nata con il rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio gratuito a spese dello Stato.

Le ragioni del rigetto descritte nel provvedimento fanno riferimento a 16 precedenti penali relativi a reati contro il patrimonio, truffe soprattutto, da cui il giudicante ha dedotto l'inattendibilità delle dichiarazioni che il richiedente ha reso nella domanda di ammissione.

Motivazione che viene subito impugnata dal richiedente in sede di Cassazione, lamentando le ragioni poste a fondamento del diniego. L'autorità giudicante, a suo dire, ha dedotto in modo del del tutto astratto e generico, il superamento dei limiti reddituali richiesti dalla legge per la concessione del patrocinio gratuito.

Evidenzia inoltre nel ricorso come non rilevino i precedenti penali ai fini del giudizio di meritevolezza dell'aiuto statale per i non abbienti.

Detto motivo di doglianza viene accolto dalla Cassazione, la quale ricorda come in precedenti pronunce la stessa ha già avuto modo di precisare che ai fini della concessione del patrocinio il giudice deve tenere conto anche dei redditi che l'istante ha conseguito illecitamente. Vero però che il giudice che decide di rigettare l'istanza per il patrocinio gratuito deve anche indicare nello specifico le ragioni per le quali lo stesso ritene che i limiti reddituali richiesti sono superati.

L'art. 96 del Tu spese di giustizia al comma 2 prevede del resto che per rigettare l'istanza di ammissione al patrocinio gratuito solo se ci sono motivi fondati per ritenere che chi ha presentato l'istanza non versi nelle condizioni reddituali richieste per la concessione del patrocinio gratuito, anche alla luce del tenore di vita del soggetto, delle sue condizioni di natura personale e familiare e della attività economiche eventualmente.

Non è corretta quindi, al contrario, risulta assai generica la motivazione addotta per il rigetto perché si basa solo sui precedenti penali per reati contro il patrimonio, senza dimenticare in ogni caso che il giudice ha modo di effettuare le dovute verifiche reddituali e patrimoniali prima e dopo la concessione della misura avvalendosi della Guardia di Finanza.

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Scarica pdf Cassazione n. 7032/2023

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