Il bando che prevede l'esclusione dal concorso dei soggetti che hanno tatuaggi visibili legittima la decisione della Commissione di escludere il candidato che sulla coscia ha un tatuaggio che il pantaloncino non riesce a coprire

Corretta l'esclusione del candidato con il tatuaggio

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Legittima l'esclusione dal concorso del candidato che vuole fare il Carabiniere e che sulla coscia destra presenta un vistoso tatuaggio. E' il bando stesso a disporre l'esclusione dei candidati che presentano tatuaggi visibili, per cui è corretta e di natura tecnica la decisione presa dalla Commissione dopo aver fatto indossare al candidato l'uniforme ginnica che prevede anche i pantaloncini corti. Non rileva che il candidato contesti la misura errata della taglia che gli è stata fatta indossare dalla Commissione se poi non indica quella corretta. Il ricorso contro la sentenza del Tar, che già in primo grado aveva disatteso le doglianze del candidato va quindi disatteso. Questo il contenuto della sentenza n. 2615/2022 del Consiglio di Stato (sotto allegata).

La vicenda processuale

Il candidato a un concorso indetto per l'Arma dei Carabinieri ricorre al Consiglio di Stato impugnando la sentenza del Tar che ha respinto il ricorso presentato in primo grado, finalizzato all'annullamento del provvedimento con cui la Commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri aveva comunicato al ricorrente la sua inidoneità psico-fisica, di tutti gli atti precedenti e successivi a questo collegati e dell'art. 10, co. 7 del bando di concorso nella parte in cui dispone la non idoneità qualora il candidato presenti tatuaggi visibili con ogni tipo di uniforme, compresa quella ginnica (pantaloncini e maglietta).

La Commissione ha infatti negato l'idoneità al candidato a causa di un tatuaggio presente sulla coscia destra 10 cm a monte del margine superiore della rotula, che copre l'intera circonferenza dell'arto per una larghezza di 57 cm e un'altezza di 16 cm.

Poiché, come precisato nel bando, la visibilità del tatuaggio ricomprendeva anche l'uniforme ginnica al candidato la Commissione ha fatto indossare un pantaloncino della quinta misura, mettendo in evidenza che, se il tatuaggio non era visibile se il candidato restava in posizione eretta, lo stresso risultava però molto visibile quando allo stesso era stato chiesto di sedersi o di piegarsi sulle ginocchia.

La sentenza del Tar ha ritenuto non condivisibili le tesi del ricorrente in quanto:

  • i Carabinieri in effetti possono essere chiamati a svolgere funzioni che richiedono di indossare i pantaloncini corti come sulla navi ad esempio e il tatuaggio potrebbe rivelarsi un segno identificativo negativo per il carabiniere che lo porta;
  • è irrilevante che il tatuaggio si possa rimuovere poiché la sua assenza deve sussistere alla scadenza della domanda di partecipazione al concorso.

Taglia dei pantaloncini sbagliata

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Il ricorrente nell'impugnare la decisione del Tar contesta la valutazione della Commissione perché di natura non tecnica, ma valutativa appunto e lamenta poi che la prova di abbigliamento a cui è stato sottoposto è stata effettuata in posizione eretta, con pantaloncini della misura errata e che comunque la verifica in movimento non era prevista neppure dal concorso per il reclutamento.

Tecnico e oggettivo il giudizio della Commissione

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Per il Consiglio di Stato però il ricorso deve essere respinto perché infondato.

Ricorda che per giurisprudenza constante, nelle procedure selettive del tipo di quelle di causa, la sola visibilità del tatuaggio è motivo di esclusione. Detto questo è oggetto di controversia la visibilità del tatuaggio nelle posizioni fatte assumere dal candidato con specifico abbigliamento e la natura tecnica o meno della valutazione della Commissione.

Il ricorrente nell'atto di impugnazione contesta il fatto che la visibilità del tatuaggio sia da attribuire soprattutto alla taglia errata del pantaloncino, troppo corto per le sue misure. Risulta però che l'appellato non abbia eccepito l'errata misura dell'abbigliamento indossato davanti alla Commissione, così come non ha dato prova di quale dovesse essere la misura giusta per lui, limitandosi a produrre fotografie in cui indossa un pantaloncino, che copre interamente il tatuaggio. Produzioni del tutto idonee però a smentire l'attendibilità della prova di abbigliamento effettuata davanti alla Commissione.

Per quanto riguarda poi il giudizio non tecnico, ma valutativo della Commissione esaminatrice, il Consiglio di Stato non è in linea con la versione dell'appellate. Prima di tutto non risulta dalla normativa di riferimento che la prova di abbigliamento dovesse essere eseguita solo in posizione eretta. In ogni caso, riconoscendo un margine di discrezionalità alla Commissione, il Consiglio di Stato ritiene corretta la decisione in quanto è fatto notorio che l'abbigliamento segue i movimenti del corpo e che soprattutto quando si indossa un abbigliamento corto per fare esercizio fisico è facile che certe parti del corpo si scoprano ancora di più durante il movimento.

Poiché la finalità della prova era quella di appurare la visibilità del tatuaggio indossando l'abbigliamento d'ordinanza, è indubbia la correttezza della decisione di far flettere il candidato sulle ginocchia. Dalla prova è infatti emersa ancora di più la visibilità del tatuaggio, per cui le conclusioni della Commissione sono il frutto di un giudizio oggettivo di carattere strettamente tecnico, non certo una valutazione discrezionale.

Leggi anche:

- Un tatuaggio non legittima l'esclusione dal concorso

- Escluso dal concorso per un tatuaggio: sì al risarcimento danni

Scarica pdf Consiglio di Stato n. 2615-2022

Foto: 123rf.com
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