I presupposti per la personalizzazione e per la liquidazione del danno morale, l'orientamento della Cassazione

La liquidazione del danno non patrimoniale

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La Suprema Corte ha più volte ribadito (v., tra le altre, Cass. n. 15084/2019) che in materia di liquidazione del danno non patrimoniale le conseguenze dannose possono distinguersi in primis come conseguenze comuni a tutte le persone, in dipendenza da quella tipologia di danno e, in secundis, in conseguenze peculiari del caso concreto, in cui il pregiudizio sofferto dalla vittima sia superiore alla media.
L'insieme di tale conseguenze rappresenta un danno non patrimoniale e il relativo risarcimento avviene, pertanto, sulla base di una duplice valutazione, relativamente alle conseguenze ordinarie e relativamente alle conseguenze peculiari.

Definizione e presupposti della personalizzazione

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La personalizzazione è un'operazione che permette al giudice di applicare una maggiorazione del danno rispetto a quello forfettizzato in base ai criteri tabellari.
Con la sentenza n. 25164 del 2020 gli Ermellini, riprendendo un ormai consolidato orientamento, hanno stabilito che tale operazione non costituisce mai un automatismo e deve sempre trovare giustificazione "nel positivo accertamento di specifiche condizioni eccezionali ulteriori rispetto a quello ordinariamente conseguenti alla menomazione".
È necessario che la vittima alleghi e provi, durante il giudizio, come le conseguenze derivanti dal danno siano circostanze eccezionali e specifiche rispetto a quelle che ordinariamente sono incluse nella liquidazione tabellare standard del danno medesimo.
Pertanto, non potrà essere considerata personalizzazione l'impossibilità a cimentarsi in attività fisiche e nemmeno la lesione alla capacità lavorativa generica, in quanto già ricomprese nell'ambito del danno biologico.
Qualora, invece, la menomazione accertata incida in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali, l'ammontare del risarcimento potrà essere aumentato, anche con riferimento alle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30%, così come stabilito dall'art. 138 n. 3 del Codice delle Assicurazioni.

Autonomia del danno morale

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Il danno morale si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, a prescindere dalle vicende relazionali della vita del danneggiato sicchè, sia in ambito normativo che giurisprudenziale, trova conferma il principio della sua autonomia rispetto al danno morale e alla personalizzazione.
La sofferenza interiore o, in altre parole, il disagio psicologico, è rimessa all'accertamento del giudice che potrà avvalersi di ausiliari, quali consulenti psichiatrici forensi o uno psicologo giuridico, ed è afferente alla sfera più intima della persona e alle sue reazioni emotive e comportamentali.

La prova del danno morale

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Quanto alla prova del danno morale, i giudici di Piazza Cavour nella sentenza innanzi richiamata, hanno ribadito che, per il tipo di danno in esame, assume particolare rilievo il ricorso alla prova presuntiva, che potrebbe costituire l'unica fonte di convincimento del giudice, e l'applicazione di massime di esperienza, fondate su leggi naturali, statistiche, di scienza o esperienza, attraverso cui il giudice fonda un ragionamento probatorio di tipo presuntivo.
È di fondamentale importanza, però, che la vittima alleghi e provi le conseguenze pregiudizievoli che consentano di stabilire il thema decidendum e, di conseguenza, permettere alla controparte di esercitare il legittimo diritto di difesa sul punto.

avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it
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