Natura patrimoniale del danno e sua indipendenza rispetto alla lesione della capacità lavorativa specifica, dopo la svolta negli orientamenti della Corte di Cassazione

Avv. Marco Sicolo - La capacità lavorativa generica ha riacquistato autonoma dignità giuridica solo di recente, grazie ad alcune importanti sentenze della Corte di Cassazione. La sua lesione, oggi, dà diritto al risarcimento di un danno patrimoniale distinto e indipendente sia dal danno biologico sia da quello relativo alla capacità lavorativa specifica.


Capacità lavorativa generica e specifica

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In generale, per capacità lavorativa si intende l'attitudine di una persona a produrre un reddito. Tale concetto si articola nelle due figure della capacità lavorativa generica e della capacità lavorativa specifica, a seconda che venga riferito alla possibilità di svolgere un ventaglio indefinito di attività lavorative oppure alla propria attuale occupazione.

Il risarcimento del danno alla capacità lavorativa

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Quando un soggetto, a seguito di un sinistro, veda menomate le proprie condizioni psico-fisiche, può richiedere, oltre al risarcimento del danno biologico (non patrimoniale) anche il risarcimento del danno relativo alla propria capacità lavorativa, secondo le distinte voci appena esaminate.

Mentre il risarcimento relativo alla capacità lavorativa specifica ha trovato sempre pacifico riconoscimento nella giurisprudenza, diverso è stato il percorso per il danno alla capacità lavorativa generica.

Quest'ultimo, infatti, è stato tradizionalmente ricompreso nel danno biologico, fino a perdere, nella sostanza, qualsiasi autonomia e rilevanza. Di conseguenza, sono spesso rimasti sprovvisti di adeguata tutela giuridica una vasta serie di soggetti non percettori di redditi da lavoro (minori, studenti, casalinghe, disoccupati), che al momento del sinistro non svolgevano alcuna attività lavorativa.

Natura patrimoniale del danno alla capacità lavorativa generica

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Alcune recenti pronunce della Cassazione (cfr. Cass. n. 12211/15 e n. 5880/16) hanno, infine, restituito rilevanza al danno relativo alla capacità lavorativa generica, svincolandolo dall'alveo del danno biologico

e configurandolo come danno patrimoniale da lucro cessante ex art. 1223 c.c. o, più precisamente, da perdita di chance.

Inoltre, ne è stata espressamente chiarita l'indipendenza dal danno per la lesione della capacità lavorativa specifica. Ciò significa che le due voci di risarcimento possono coesistere, così come può capitare che a un soggetto che sia percettore di reddito al momento del sinistro venga riconosciuto il danno alla capacità lavorativa generica, ma non quello relativo alla sua capacità lavorativa specifica (cfr. Cass. 908/13).

Ad esempio, può ben capitare che un soggetto sia ritenuto perfettamente in grado di proseguire la sua attuale attività lavorativa, ma allo stesso tempo gli venga riconosciuta una riduzione delle possibilità di cambiare lavoro (perdita di chance).

Inteso in questo senso, il danno alla capacità lavorativa generica è da considerarsi certo e attuale, seppur valutato in proiezione futura.

La prova del danno: il criterio della ragionevole attendibilità

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La prova del danno alla capacità lavorativa generica, da ricollegarsi alla presenza di un'invalidità permanente, può essere fornita anche in via presuntiva e viene rimessa all'equo apprezzamento del giudice, in base al disposto dall'art. 1226 c.c.

Il giudice, nel decidere in relazione alla sussistenza e alla quantificazione del danno, dovrà prendere in considerazione vari aspetti, quali l'età, le competenze e le attitudini lavorative del danneggiato e il suo percorso formativo.

Egli sarà chiamato a valutare se le lesioni riportate nel sinistro ne limitino la capacità di trovare e mantenere occupazioni lavorative confacenti alle sue qualità. Nel far questo, dovrà considerare sussistente il danno, qualora le prove allegate risultino ragionevolmente attendibili.

Indifferenza rispetto all'attuale condizione lavorativa

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Giova ribadire che le considerazioni sopra esposte sono valide sia con riferimento a chi, al momento del sinistro, non percepisce redditi (minori, disoccupati o persino pensionati che dimostrino un potenziale interesse per nuove occupazioni), sia per chi ha già un'occupazione.

In quest'ultimo caso, l'accertamento potrà riguardare anche competenze e inclinazioni non direttamente riferibili all'attuale lavoro svolto. Ciò appare quanto mai opportuno, peraltro, in uno scenario come quello attuale, dove gli impegni lavorativi presentano spesso il carattere della precarietà e delle temporaneità.


Foto: 123rf.com
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