Una matita non rientra tra gli strumenti vietati nelle prove d'esame di un concorso perché non è idonea a memorizzare dati

Prova di concorso da ripetere se si porta una matita?

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La candidata a una prova di un concorso che viene trovata in possesso di una matita non deve essere esclusa dalla prova. La matita, a differenza della penna, non si presta, per conformazione, a contenere sistemi di archiviazione e memorizzazione dati. L'unica funzione di detto strumento è quella di trasferire su foglio le conoscenze del candidato. Queste le precisazioni contenute nella sentenza del Tar Lazio n. 4559/2021 (sotto allegata). Ripercorriamo la vicenda per comprendere le ragioni di tale conclusione.

La vicenda processuale

Una Dottoressa partecipa a un concorso per l'ammissione dei medici alle Scuole di specializzazione di area sanitaria per l'a.a. 2018/2019. Durante lo svolgimento della prova viene trovata in possesso di una matita, per questo il personale Responsabile d'aula interrompe e annulla la prova invitandola ad abbandonare l'aula. La Dottoressa a questo punto ricorre al Tar, chiedendo in via cautelare di poter ripetere la prova. Il giudice amministrativo accoglie questa istanza e ordina al Miur di disporre la ripetizione dell'esame.

Concorso vinto, ma se il ricorso viene rigettato il contratto è risolto

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Ordine che viene eseguito, dopo una richiesta di rinvio della prova da parte del Miur. La Dottoressa ripete quindi la prova e si colloca in graduatoria alla posizione n. 7.181, su più di 8.000 posti a concorso. La Dottoressa supera la prova e sottoscrive con l'Università degli Studi di Palermo un contratto

di formazione specialistica della durata di un anno tacitamente rinnovabile di anno in anno fino al compimento del corso di studi specialistici. Contratto che però contiene "la clausola risolutiva espressa ovvero la condizione risolutiva del rigetto del ricorso."

Matita ammessa: non memorizza cognizioni, le trasferisce solo su foglio

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Il Tar, dopo l'accoglimento del ricorso cautelare, accoglie il ricorso della Dottoressa anche nel merito, confermando così la delibazione di fondatezza del gravame.

Per il Tar, come già chiarito in sede cautelare "l'impiego di una matita da parte della candidata, per la quale è stata annullata la prova della ricorrente, non sembra riconducibile alla introduzione nell'aula di "...uno strumento idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati...", vietata ai candidati dalla lex specialis che disciplinava la procedura concorsuale. Una matita sostanzia un oggetto idoneo unicamente a veicolare su un supporto cartaceo le cognizioni teoriche possedute da un candidato onde trasporle nel foglio messo a disposizione dalla commissione ai fini dello svolgimento della prova concorsuale ma è sostanzialmente privo, ontologicamente, anche della mera capacità di conservazione, archiviazione e memorizzazione di qualsivoglia dato di conoscenza."

Il Tar ricorda infatti che l'art. 3 comma 6 del D.M. n. 130/2017, che nello specifico contiene il "Regolamento concernente le modalità per l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina, ai sensi dell'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368" dispone che "Non sono ammessi, durante la prova del concorso, a consultazione o la detenzione di alcun testo cartaceo o digitale e l'uso o la detenzione di telefoni cellulari o di altri strumenti elettronici o telematici, ne' l'interazione tra candidati, pena l'esclusione dal concorso. E' assicurata la presenza, presso ogni sede in cui si svolge la prova di esame, di personale di vigilanza, con il compito di sorvegliare sul corretto svolgimento delle prove."

Come quindi sostenuto correttamente dalla ricorrente, detta disposizione non vieta l'introduzione in sede di esame di una semplice matita.

Il Tar ritiene inoltre e comunque che una matita, rispetto a una penna, composta da una cannuccia e da un supporto esterno in plastica, ha un involucro a cui è saldamente ancorata la mina interna. Tale struttura la rende inidonea ad essere utilizzata "come veicolo di microcomponenti hardware o microchip atti all'immagazzinamento e allo storage di dati ed informazioni."

Il ricorso viene quindi accolto e la dottoressa può quindi frequentare il corso di specializzazione in presso l'Università degli studi di Palermo, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.


Foto: 123rf.com
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