Per provare gli effetti giuridici di una raccomandata di norma non basta la velina ma serve la cd. cartolina, ovverosia l'avviso di ricevimento

L'importanza della raccomandata a/r

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Spesso, gli effetti giuridici di un determinato atto sono subordinati dalla legge all'invio di una comunicazione scritta. Si pensi, ad esempio, al recesso anticipato da un contratto.

Quando ciò accade, è molto importante scegliere il giusto mezzo con il quale far pervenire al destinatario la propria comunicazione.

Di norma, viene stabilita espressamente la necessità di ricorrere alla raccomandata con avviso di ricevimento, ma, anche dove ciò non sia previsto, è comunque questo lo strumento migliore per non rischiare che gli effetti giuridici desiderati non si producano.

L'unica valida alternativa è rappresentata dalla p.e.c.: sono questi i due soli mezzi di comunicazione che permettono di attestare l'effettiva ricezione della comunicazione da parte del destinatario. Non producono gli stessi effetti, invece, la posta ordinaria e le raccomandate semplici.

L'articolo 1334 c.c.

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Del resto, bisogna considerare che l'articolo 1334 del codice civile stabilisce espressamente che: "Gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati".

Ciò vuol dire che non è sufficiente dimostrare in qualche modo di aver inviato una certa comunicazione, ma, in caso di contestazione, occorre anche provare che la stessa è pervenuta a conoscenza del destinatario.

Sul punto si veda anche quanto di recente riaffermato dalla Corte di cassazione: si legge nell'ordinanza n. 13145/2021 che "Quando le parti di un contratto convengano, come nel caso di specie, che una comunicazione debba avvenire mediante raccomandata, perché la comunicazione, che è atto unilaterale recettizio al quale, in difetto di diversa pattuizione, si applica la disciplina prevista dagli artt. 1334 e 1335 cod.civ., produca effetti non è sufficiente che la raccomandata sia spedita, occorrendo invece che essa pervenga a conoscenza del destinatario (art. 1334 cod.civ.) oppure che essa possa presumersi da questo conosciuta (art. 1335 cod.civ.)".

Raccomandata a/r: come provarla

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A tal proposito è importante sapere che, per provare di aver validamente inviato una comunicazione tramite raccomandata a/r non è sufficiente conservare la cd. velina, che attesta solo la spedizione.

È fondamentale, invece, attendere che torni indietro la cd. cartolina, ovverosia quello che più tecnicamente andrebbe denominato "avviso di ricevimento".

Si tratta del cartoncino bianco che il postino fa firmare al destinatario al momento della consegna della raccomandata e che viene poi spedito al mittente.

Solo in tal modo, infatti, è possibile dimostrare che la comunicazione è giunta correttamente a destinazione.

La compiuta giacenza

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Se la raccomandata non viene ritirata, bisogna invece attendere la compiuta giacenza, ovverosia che la lettera torni indietro con il timbro che attesta che sono infruttuosamente decorsi i giorni a disposizione del destinatario per il ritiro: la compiuta giacenza equivale, infatti, alla conoscenza del contenuto della raccomandata.

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Le tempistiche

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La necessità di attendere la cartolina incide anche sulle tempistiche: se a contare è la ricezione della comunicazione e non il suo invio, il mittente deve attivarsi per tempo in quanto, per la produzione degli effetti giuridici della sua comunicazione, dovrà attendere che la lettera raccomandata giunga a destinazione.

Se si è impazienti, in attesa di ricevere la cartolina si può monitorare costantemente il servizio "Cerca spedizioni" di Poste Italiane che comunica, in tempo reale, quando una spedizione è stata consegnata.

Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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