Pubblico Impiego, mobilità del personale. Il Tar Milano chiarisce la differenza tra assunzione e trasferimento

Passaggio diretto di personale tra amministrazioni

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In materia di liti che riguardano le procedure di mobilità per passaggio diretto di personale fra amministrazioni diverse, va segnalato che queste si devono distinguere dalle procedure concorsuali per le assunzioni.

Lo ha ricordato la Terza Sezione del Tar Milano, con la sentenza n. 1943 del 3 agosto 2018.

Infatti, nel caso del passaggio diretto non si costituisce un nuovo rapporto lavorativo, ma semplicemente si attua una cessione del contratto attraverso la modificazione soggettiva del rapporto di lavoro preesistente.

Il giudice ordinario si interessa dei ricorsi

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Se si verifica quanto descritto, è ormai opinione diffusa tra i giudici che in questi casi ad interessarsi dei ricorsi deve essere il giudice ordinario e non il giudice amministrativo.

In effetti, questo filone giurisprudenziale sembra ormai aver definitivamente chiarito che appartengono a detta giurisdizione tutte le controversie che hanno ad oggetto la mobilità relativa al trasferimento del dipendente pubblico tra enti del medesimo comparto o tra enti di comparti diversi: questo perchè si viene a configurare una semplice cessione del contratto di lavoro, all'interno di un rapporto di lavoro già esistente che, dunque, non fa nascere un nuovo e diverso rapporto di pubblico impiego o una nuova assunzione.

In sostanza: siamo di fronte solo ad una modificazione soggettiva del rapporto di lavoro già in atto.

La posizione del Tar Milano

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La vicenda concreta esaminata dal Collegio lombardo ha riguardato il ricorso per l'annullamento di una determina, con la quale una Asl non ha ammesso l'interessato all'avviso pubblico di mobilità regionale ed interregionale, per titolo e colloquio, per un posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

Da notare che nell'avviso pubblico era stato specificato che la mobilità non comportava novazione del rapporto di lavoro e che, in caso di mancata copertura del posto con il sistema della mobilità, l'amministrazione si sarebbe riservata di procedere alla copertura dei posti con un concorso pubblico.

La sintesi del pensiero dei magistrati è che si è trattato in quel caso e si tratta, in generale, di un trasferimento e non di un'assunzione vera e propria. I dati per affermare ciò sono stati ricavati nell'avviso pubblico ove si è fatto riferimento, fra le altre cose, ad un nulla osta al trasferimento rilasciato dall'azienda di appartenenza e alla necessità di accordi con l'amministrazione predetta. Il tutto senza trascurare che, alla fine, detto avviso aveva reso esplicita la frase secondo cui la mobilità non avrebbe in alcun modo comportato la novazione del rapporto di lavoro.


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