L'opzione è un patto previsto e disciplinato dall'articolo 1331 del codice civile che consente al destinatario di una proposta di valutarne la convenienza

Cos'è il patto di opzione

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Con il patto di opzione i contraenti convengono che uno di essi, il concedente l'opzione, rimanga vincolato alla propria dichiarazione, mentre l'altro, l'opzionario, può decidere di accettare o meno entro un determinato termine, sicché la dichiarazione del concedente si considera quale proposta irrevocabile.

Va subito precisato che la terminologia utilizzata dal legislatore è ambigua, in quanto la dichiarazione non può "considerarsi" quale proposta irrevocabile; l'irrevocabilità deriva, in realtà, dalla presenza di un vincolo contrattuale con duplice contenuto, volto a regolare, da un lato, il rapporto strumentale preparatorio e, dall'altro, il rapporto finale.

Pertanto, il concedente l'opzione assume contrattualmente una posizione di soggezione rispetto al diritto potestativo riconosciuto all'opzionario.

Patto di opzione e proposta irrevocabile

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La figura contrattuale in esame va distinta da altre figure presenti nel nostro ordinamento, quali la proposta irrevocabile e il contratto preliminare. È bene precisare, sin da subito, che nell'opzione vi è un carattere costante che serve a farla distinguere da figure affini, ovvero il vincolo definitivo di una parte a compiere una determinata prestazione se l'altra vorrà addivenire al contratto.

La prima differenza è con la proposta irrevocabile con la quale si distingue sotto molteplici aspetti, discendenti dalla struttura bilaterale.
L'opzione può essere a titolo oneroso, laddove la proposta irrevocabile, caratterizzata dall'unilateralità, è gratuita.

Inoltre, nel caso in cui nel patto di opzione mancasse la fissazione convenzionale del termine, può sempre intervenire il giudice, così come stabilito dal comma secondo dell'art. 1331 cc mentre, nel caso della proposta irrevocabile la mancanza del termine comporterebbe molteplici problemi.

Infine, l'opzionario ha facoltà di scelta, nel senso che può prima dichiarare di non voler esercitare il diritto e poi esercitarlo, l'importante è che rispetti il termine stabilito; al contrario, nella proposta irrevocabile al rifiuto consegue la revocabilità e, pertanto, la caducazione della proposta.

Patto di opzione e contratto preliminare

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Per quanto riguarda, invece, le differenze con il contratto preliminare va sottolineato come entrambe le figure abbiano un effetto preparatorio, ciò che le distingue è l'esito finale.

Difatti, nell'opzione l'effetto finale è incerto, dipendendo dalla volontà di una parte che ha, in tal senso, libertà di scelta, laddove in caso di preliminare l'effetto è certo, anche perché in caso di inadempimento soccorre, pur se non sempre, la sentenza ex art. 2932 c.c.

Anche il procedimento formativo finale è differente, in quanto in caso di preliminare nasce un obbligo di contrarre, in caso di opzione il successivo contratto si perfeziona invece con il semplice esercizio del diritto potestativo.

Pertanto, la due figure contrattuali si distinguono essenzialmente sul piano strutturale anziché su quello funzionale, basti pensare che con l'opzione il contratto finale è in re ipsa, mentre al preliminare segue sempre il cosiddetto definitivo.

Meno agevole, invece, è la distinzione col contratto preliminare unilaterale quando, cioè, l'obbligo è assunto da una sola parte.

In tal caso, alla dichiarazione dell'altra di voler concludere il contratto segue la stipula del definitivo, nell'opzione, invece, la dichiarazione dell'opzionario perfeziona il contratto finale.

Ergo, la differenza si sostanzia nel numero di fasi, nel preliminare ne avremo tre, conclusione del preliminare, dichiarazione volta a concludere il definitivo e conclusione dello stesso; nell'opzione solo due, conclusione e dichiarazione dell'opzionario.

Avv. Nicola Comite - n.comite@hotmail.it

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