Con il suo ultimo decreto il Ministro Franceschini aumenta il compenso per copia privata per sostenere lo spettacolo, colpendo però l'hi-tech

Cresce il compenso per la copia privata

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Il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini ha firmato il DM con cui vengono aggiornati per i prossimi tre anni i compensi dovuti per la riproduzione privata di videogrammi e fonogrammi in base a quanto stabilito dalla legge sul diritto d'autore. L'allegato tecnico del Ministro Franceschini (sotto allegato) all'art. 2 definisce le misure del compenso dovuto per la copia privata, il cui importo varia in base al tipo di supporto e alla sua capacità di memoria.

In base all'accordo intervenuto tra il Ministero e il presidente della Siae Gino Paoli, stante l'aumento del compenso dovuto, occorre maggiore impegno per fare in modo che tutti coloro che percepiranno il diritto di copia ne impieghino una parte per promuovere giovani artisti e opere prime, al fine di risollevare il settore.

Le ragioni dell'aumento

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L'aumento del compenso per copia privata, che ovviamente sta mandando su tutte le furie l'industria dell'alta tecnologia, è stato quindi deciso per sostenere il settore dello spettacolo, forse il più colpito dal lock down. Il decreto del Mibact in effetti impone un aumento di 6.30 euro per l'acquisto di dispositivi digitali con una memoria compresa fra i 64 Gb e i 128 Gb. Somma che sale con l'aumentare della memoria. Compenso più alto anche per le Tv che possono registrare i programmi (Pvr) e per i decoder. L'aumento colpisce anche gli smartwatch o i fit tracker in grado di riprodurre audio e video e le memorie per i personal computer.

Cos'è la copia privata

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Fatta questa premessa che cosa si intende per copia privata? Una definizione chiara ed esaustiva ce la fornisce la SIAE. Come si può leggere infatti nella pagina dedicata all'argomento del sito SIAE "La Copia Privata è il compenso che si applica sui supporti vergini, apparecchi di registrazione e memorie in cambio della possibilità di effettuare registrazioni di opere protette dal diritto d'autore. In questo modo ognuno può effettuare una copia con grande risparmio rispetto all'acquisto di un altro originale oltre a quello di cui si è già in possesso. Prima dell'introduzione della copia privata, non era possibile registrare copie di opere tutelate."

La possibilità di fare copie private pagando un compenso è previsto in Italia e in gran parte dell'Europa per compensare gli autori e l'industria della cultura per le riproduzioni di opere protette dal diritto d'autore private effettuate con idonei dispositivi o apparecchi. La finalità della copia a uso privato non ha niente a che fare con la pirateria, essa infatti è un back up dell'originale che serve principalmente a tutelare l'opera dal deterioramento del supporto su cui è impressa e che in ogni caso deve essere utilizzata solo dal proprietario, senza possibilità di cederla a terzi

Chi sono i soggetti obbligati a corrispondere il compenso

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I soggetti tenuti alla corresponsione del compenso sono coloro che fabbricano o importano nel territorio dello Stato le apparecchiature e i supporti vergini.

  • In particolare il fabbricante è chi produce sul territorio i supporti, le memorie e gli apparecchi soggetti al compenso di copia privata anche se poi vengono commercializzati con marchi di terzi.
  • L'importatore invece è colui che sul territorio italiano è il destinatario degli apparecchi, dei supporti e delle memorie soggetti al compenso per copia privata, senza che rilevi il paese di provenienza degli stessi. Importatori e fabbricanti ogni tre mesi devono presentare alla SIAE una dichiarazione da cui devono risultare le cessioni effettuate e i compensi da corrispondere.
  • Nel caso in cui il fabbricante o l'importatore non paghino il compenso a tale obbligo è obbligato il distributore, ossia colui che distribuisce al dettaglio o all'ingrosso apparecchi, memorie o supporti.

Chiaro quindi che il compenso di copia privata viene applicato a tutti gli apparecchi e i supporti destinati alla registrazione di fonogrammi e videogrammi.

Chi ha diritto al compenso

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Per sapere chi ha diritto al compenso per la riproduzione privata è sufficiente riportare quanto previsto dall'art. 71 septies della legge n. 633/1941, che al comma 1 dispone: "Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies."

Come funziona la copia privata

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Il compenso per copia privata viene riscosso dalla SIAE che si occupa poi di distribuirlo (anche tramite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative) ai destinatari, ossia autori e loro aventi causa, produttori di fonogrammi, opere audiovisive e videogrammi, artisti, interpreti ed esecutori, in distinte misure percentuali in base a criteri determinati.

Leggi anche Compenso per copia privata: come funziona

Scarica pdf Copia Privata - Allegato tecnico Ministro

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