Come comportarsi con le plusvalenze maturate con le operazioni su criptovalute? Facciamo il punto sul regime fiscale italiano

Avv. Bruno Acquas - Sempre più persone, talvolta anche senza esperienza finanziaria, investono nel mondo delle criptovalute (si pensi al noto Bitcoin). In realtà non esiste ancora una disciplina in merito, ma cercheremo comunque di fare il punto della situazione in ordine al regime fiscale italiano applicabile alle plusvalenze maturate da persone fisiche in operazioni legate - come si è detto - alle criptovalute.

Le modalità d'acquisto delle criptovalute

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Giova rilevare come tendenzialmente l'acquisto delle criptovalute avvenga attraverso due modalità:

1) direttamente tramite piattaforme di Exchange online;

2) indirettamente tramite l'acquisto di contratti per differenza (contract for difference - CFD);

In primo luogo occorre sottolineare come l'acquisto indiretto di cui al superiore punto 2 sia una contraddizione in termini: ed infatti, ciò che si è acquistato non è in realtà la criptovaluta (ad esempio il Bitcoin), bensì uno strumento finanziario ben preciso (il CFD) che ha come sottostante la criptovaluta di riferimento.

In parole semplici non avete acquistato una criptovaluta!


Le eventuali plusvalenze maturate dalle operazioni eseguite su un contratto per differenza, ancorché abbia come sottostante una criptovaluta, sono tassate al 26%, seguendo in tal guisa il regime fiscale ordinario dei prodotti finanziari, in virtù del combinato disposto dell'art. 3 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 e dell'art. 44 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.).

L'equiparazione alla valuta estera

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L'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 72/E/2016 ha incidentalmente affermato che le criptovalute debbano essere equiparate alle valute estere.

Il suddetto assunto non è privo di conseguenze: ed infatti, l'equiparazione della c.d. moneta virtuale alla valuta estera comporta che la cessione profittevole della criptovaluta non assuma tendenzialmente natura speculativa, salvo il caso in cui, nell'anno di imposta di riferimento, non vi sia stata una giacenza di somme (calcolata secondo il cambio vigente all'inizio del periodo di riferimento medesimo) superiori ad euro 51.645,69 per almeno 7 giorni lavorativi continui, in virtù di quanto disposto dall'art. 67 del summenzionato T.U.I.R.

Due esempi aiuteranno a capire meglio:

1) [anno di imposta 2018] compravendita diretta di criptovalute per un controvalore in euro di circa 30.000,00, anche con giacenza oltre i 7 giorni lavorativi continui: non è prevista alcuna tassazione sulle eventuali plusvalenze maturate con il cambio valuta;

2) [anno di imposta 2018] compravendita diretta di criptovalute per un controvalore in euro di circa 80.000,00. Il possesso della criptovaluta non ha comunque mai raggiunto i 7 giorni lavorativi continui durante l'anno di imposta di riferimento: non è prevista alcuna tassazione sulle eventuali plusvalenze maturate con il cambio valuta;

3) [anno di imposta 2018] compravendita diretta di criptovalute per un controvalore in euro di circa 60.000,00. Il possesso della criptovaluta ha raggiunto e/o superato i 7 giorni lavorativi continuati durante l'anno di imposta di riferimento: sarà dovuta una tassazione al 26% sulle eventuali plusvalenze maturate con il cambio valuta.

Il monitoraggio fiscale e il regime dichiarativo

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La maggior parte degli investimenti in criptovalute, siano essi indiretti o diretti, avvengono tramite intermediari esteri.

Ciò significa che l'investitore ha l'onere di dichiarare al fisco italiano l'esistenza del conto-trading e/o del e-wallet e/o dell'altro diverso tipo di conto estero al fine di non incorrere in sanzioni per la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale di cui al D.L. 28 giugno 1990, n. 167.

Al contempo, l'investitore dovrà curare personalmente, o tramite il proprio commercialista, le dichiarazioni fiscali in ordine alle plusvalenze tassabili maturate, in quanto non sarà possibile optare per il comodo regime amministrato, stante l'impossibilità per l'intermediario estero di operare quale sostituto di imposta.

Avv. Bruno Acquas


Via Roma 149 - Cagliari


brunoacquas@yahoo.it / 070670212


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