Per la Cassazione il conducente non può invocare l'aquaplaning per giustificare il sinistro se questo è provocato dai pneumatici usurati dell'auto


di Lucia Izzo - Il fenomeno dell'aquaplaning non è idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la condotta imprudente e il sinistro stradale se quest'ultimo appare provocato dal comportamento gravemente colposo del conducente che circola con i pneumatici dell'auto molto usurati.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, quarta sezione penale, nella sentenza n. 39744/2019 (sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso di un uomo condannato per il reato di omicidio colposo commesso in violazione delle norme sulla circolazione stradale.


Il caso

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Il sinistro, da cui era derivata la morte di una passeggera presente nell'auto dello stesso imputato, era avvenuto a seguito di uno sbandamento con testacoda causati dalle condizioni deteriorate degli pneumatici posteriori e anteriori dell'auto (privi di battistrada regolamentare e pressochè lisci, quelli posteriori, e, con crepe e solchi, quelli anteriori).


Questa situazione delle gomme, nonostante la velocità moderata, aveva impedito l'aderenza al terreno in presenza di un manto stradale bagnato dalla pioggia. Secondo il ricorrente, il sinistro era riconducibile proprio al fenomeno dell'aquaplaning, dovuto alla forte pioggia e alle cattive condizioni della strada, fatto imprevisto, imprevedibile e inevitabile che avrebbe consentito di applicare la causa di non punibilità della forza maggiore di cui all'art. 45 del codice penale.

La sussistenza del nesso di causalità

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Gli Ermellini giudicano ineccepibile la motivazione della sentenza impugnata che ha spiegato, con dovizia di particolari, le ragioni che l'hanno condotta a ritenere provato il nesso di causalità tra il comportamento dell'imputato e l'incidente dall'esito mortale.


La Corte territoriale, infatti, pur avendo valutato la possibile incidenza dell'aquaplaning dovuto alla pioggia, ha escluso che il fenomeno potesse avere un'efficienza causale determinante al fine di escludere la responsabilità dell'automobilista.


Per i giudici, infatti, l'incidente si è verificato a causa della condotta imprudente del conducente che viaggiava con le gomme posteriori lisce, in condizioni tali cioè da non consentire all'acqua piovana di defluire e ciò è stato sufficiente, in relazione alla differenza di aderenza su strada tra le due ruote posteriori, a causare i testacoda.

Aquaplaning non esclude nesso di causalità se pneumatici sono usurati

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La pioggia ha dunque reso inevitabile l'incidente atteso che il controllo del veicolo è divenuto praticamente impossibile. In altre parole, l'incidente in esame era prevedibile ed evitabile dal conducente che ha posto in esser un comportamento gravemente colposo procedendo con gli pneumatici posteriori in uno stato pericolosissimo.


Una più prudente condotta di guida e il rispetto del regole cautelari relative al battistrada regolamentare avrebbero consentito di mantenere l'aderenza al suolo, poichè le scolpiture avrebbero permesso la defluizione laterale dell'acqua e persino di evitare l'effetto di acqua planning ipotizzato dalla difesa o comunque contenerne l'incidenza.


Per la Suprema Corte sussiste dunque il nesso di causalità, dal momento che la perdita di controllo del proprio veicolo da parte dell'imputato è stata provocata proprio dal comportamento omissivo da lui tenuto che ha determinato, nonostante la velocità moderata, l'impossibilità di governare il mezzo e il conseguente incidente stradale.

Scarica pdf Cass., IV pen., sent. n. 39744/2019

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