L'art. 507 cpp, l'acquisizione di nuovi mezzi di prova, i poteri del giudice e delle parti, la prova a discarico e il criterio dell'assoluta necessità
Avv. Marco Sicolo - L'art. 507 c.p.p. offre la possibilità al giudice e alle parti di svolgere ulteriore attività istruttoria nell'ambito della fase dibattimentale.

In base a tale norma, infatti, il giudice, d'ufficio o su sollecitazione di parte, può disporre l'assunzione di nuovi mezzi di prova qualora ciò si dimostri indispensabile per accertare l'esatta ricostruzione dei fatti al termine dell'istruzione dibattimentale.

Il criterio dell'assoluta necessità

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L'ammissione di nuove prove ex art. 507 c.p.p. deve rispondere a presupposti precisi e molto stringenti, che garantiscano il necessario bilanciamento tra rispetto del principio dispositivo ed esigenze di accertamento della verità.

In particolare, secondo la lettera dell'articolo in esame, il ricorso all'assunzione di nuove prove è consentito solo quando ciò risulti "assolutamente necessario" a fini decisori.

Tale espressione lascia ritenere che la prova da ammettere debba essere decisiva e cioè sia di per sé idonea a far superare dubbi e contrasti relativi al quadro probatorio sin lì emerso, oppure sia sufficiente ad attestare l'inidoneità dimostrativa di altre prove assunte in precedenza.

Il momento in cui è possibile disporre l'acquisizione

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L'integrazione probatoria di cui all'art. 507, pertanto, deve riguardare una prova che risulti dagli atti e si manifesti come determinante a fini decisori.

Va sottolineato che l'ammissione di nuove prove può essere disposta solo al termine dell'acquisizione delle prove richieste dalle parti.

Valore dell'art. 507 c.p.p. nel sistema normativo

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L'articolo in esame rappresenta, in certa misura, una deroga al principio dispositivo di cui all'art. 190 c.p.p., in base al quale le prove sono ammesse a richiesta di parte.

La ratio di tale eccezione, su cui si è espressa nel corso degli anni autorevole giurisprudenza, risiede nel perseguimento del fine supremo della ricerca della verità ed è motivata dal fatto che comunque, anche nell'attività di acquisizione di nuove prove, viene rispettato il principio del contraddittorio (cfr. Corte Cost., sentt. n. 111/1993 e 73/2010).

I poteri del giudice e delle parti

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I nuovi mezzi di prova possono essere ammessi dal giudice d'ufficio o su istanza di parte. In tale ultimo caso, se la prova appare decisiva, si ritiene che non residui in capo al giudice alcuna discrezionalità in merito alla sua ammissione.

Qualora l'acquisizione derivi da impulso di parte, essa avverrà seguendo l'ordine previsto dagli artt. 496 e 493 c.p.p., dando quindi precedenza a quanto richiesto dal pubblico ministero e poi, a seguire, dai difensori della parte civile, dal responsabile civile, dalla persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e dall'imputato.

In caso di escussione testimoniale, è lo stesso giudice a individuare la parte che deve provvedere all'esame diretto.

È importante notare che il giudice può decidere anche di ammettere una prova a cui le parti abbiano in precedenza rinunciato o rispetto alle quali le parti siano da considerarsi decadute.

Allo stesso modo, il giudice può disporre l'acquisizione di nuove prove anche nel caso di mancato o irrituale deposito della lista testimoniale (cfr. la recente Cass. Pen. VI, sent. n. 1332/2019).

Nello stesso senso, il giudice può anche disporre un ulteriore esame di un testimone già escusso, ma su circostanze diverse da quelle esaminate in precedenza.

In base al comma 1-bis dell'art. 507, infine, l'ammissione può riguardare anche mezzi di prova relativi agli atti del fascicolo del pubblico ministero già acquisiti al fascicolo per il dibattimento.

La prova a discarico

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Quando l'ammissione di nuove prove viene disposta d'ufficio, le parti possono comunque richiedere l'ammissione di prova contraria, come previsto in generale dal comma 2° dell'art. 495 c.p.p.

In tal caso, la parte dovrà puntualmente indicare i temi oggetto della prova a discarico, in relazione a quanto ritenuto decisivo dal giudice (cfr. Cass. Pen. V, sent. 28597/2017).


- L'art. 507 nel codice di procedura penale

- Il dibattimento


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