Per il T.A.R. Toscana il probabile colpo di sonno dell'automobilista, che ha provocato un incidente, fa sorgere dubbi rilevanti sull'idoneità alla guida

di Lucia Izzo - Scatta la revisione della patente nei confronti del conducente che ha provocato un incidente dopo essersi addormentato alla guida. Si tratta di una circostanza che fa sorgere dubbi rilevanti sull'idoneità alla guida che necessitano di un'attenta valutazione ai sensi dell'art. 128 del codice della strada.


Lo ha chiarito il T.A.R. della Toscana, seconda sezione, nella sentenza n. 158/2019 (qui sotto allegata) pronunciandosi sul ricorso diun automobilista nei cui confronti era stata disposta la revisione del patente di guida.


Il nuovo esame di idoneità psicofisica, e di ogni altro presupposto, connesso e consequenziale, era stato disposto dalla Motorizzazione civile a seguito di un incidente provocato dal conducente, la cui causa era stata rinvenuta nel probabile colpo di sonno che avrebbe colto l'uomo durante la guida.


Il ricorrente, invece, ritiene non possa dubitarsi dei suoi requisiti per la guida: evidenzia che il sinistro era stato provocato da una mera distrazione ed sottolinea come, non solo, non ha determinato alcuna lesione, neppure lieve, alle persone coinvolte, ma anche che negli atti presupposti al provvedimento gravato non esisterebbe riferimento al probabile colpo di sonno come causa dell'incidente.

Colpo di sonno alla guida: revisione patente

Il Tribunale Amministrativo, invece, sottolinea come la circostanza che l'incidente fosse stato probabilmente provocato da un colpo di sonno del conducente, è confermata dal fatto che gli accertatori, intervenuti nell'imminenza del sinistro, avevano riscontrato che il ricorrente versava in una situazione di torpore, mentre uno dei soggetti coinvolti e un testimone avevano dichiarato che egli si era addormentato alla guida.


Lo stato soporoso in cui appariva l'uomo, dopo l'incidente, era stato dedotto anche nel non contestato rapporto della Polizia Municipale. Si tratta, dunque, di circostanze suscettibili di ingenerare un ragionevole dubbio sull'idoneità del ricorrente alla guida. Pertanto, concludono i giudici, il provvedimento contestato si palesa legittimamente assunto dall'Amministrazione.


Scarica pdf TAR Toscana, sent. n. 158/2019

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