Se l'ufficiale giudiziario rallenta la notifica per ragioni che sfuggono ai suoi doveri, il notificante non subisce le conseguenze negative del ritardo

di Valeria Zeppilli - Se l'avvocato consegna tempestivamente un atto di impugnazione all'ufficiale giudiziario per la notifica, ma questi non esegue adeguatamente il suo compito, il legale non incorre in alcuna decadenza.

Significativa, in tal senso, è la soluzione data dalla Corte di cassazione alla vicenda decisa con l'ordinanza numero 29039/2018 qui sotto allegata.

La vicenda

Nel caso di specie, il difensore dell'appellante aveva indicato nel suo atto di impugnazione un certo indirizzo del difensore domiciliatario della controparte che però, all'atto della notifica, era risultato errato.

L'ufficiale giudiziario, tuttavia, dopo essersi recato in termini presso il predetto indirizzo, aveva immediatamente constatato che il destinatario aveva trasferito il proprio studio presso un altro numero civico. Invece di perfezionare subito la notifica presso il nuovo indirizzo, l'ufficiale giudiziario aveva fatto trascorrere sei giorni.

Colpa dell'ufficiale giudiziario

Per la Corte di cassazione si tratta di un comportamento contrastante rispetto a quanto disposto dagli articoli 141 e 138 del codice di procedura civile, che affidano all'ufficiale giudiziario l'accertamento del luogo ove reperire il destinatario. Questa circostanza, unitamente al principio generale che conferisce a tale soggetto il compito di fornire conoscenza legale di un atto al destinatario, determina che se egli rallenta l'iter procedimentale "per ragioni che sfuggono ai suoi doveri codificati" non è possibile far ricadere sul notificante che gli conferisce l'incarico le conseguenze negative del suo ritardo.

Impegno ragionevole

I giudici, insomma, hanno ritenuto che la contestuale prosecuzione del procedimento di notificazione nel luogo ove l'ufficiale giudiziario ha appreso che si trovi il notificatario rientra tra i compiti di tale soggetto ogniqualvolta essa comporti un impegno che "è del tutto ragionevole attendersi dal soggetto incaricato".

In tali casi, il procedimento notificatorio non può ritenersi concluso e il notificante non incorre in alcuna decadenza se la mancata prosecuzione dell'attività dell'ufficiale giudiziario comporta che la notifica si perfeziona successivamente allo spirare del termine previsto per la stessa.

Corte di cassazione testo ordinanza numero 29039/2018
Valeria Zeppilli

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