Il procedimento disciplinare riattivato si estingue per il decorso del termine previsto per la sua conclusione
Avv. Francesco Pandolfi - Un procedimento disciplinare di stato, anche se riattivato dal Ministero della Difesa dopo una eventuale parziale caducazione in giudizio del provvedimento con il quale l'amministrazione militare infligge la sanzione della sospensione dall'impiego (poniamo, ad esempio, per mesi 12), nel momento in cui l'attività amministrativa viene rieditata deve essere concluso necessariamente nel termine di giorni 270.

Si perchè il "nuovo" provvedimento sanzionatorio deve, per Legge, viaggiare pur sempre sui binari dei termini perentori posti a presidio della durata del procedimento in parola.


Indice:

Parziale rinnovazione del procedimento disciplinare

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La parziale rinnovazione del procedimento disciplinare non può tradursi in un danno per il destinatario dell'azione disciplinare, danno che si manifesta nel momento in cui il procedimento varca la soglia dei termini stabiliti per Legge per il predetto procedimento.

La regola di base

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La regola di base in questa materia è, infatti, la seguente:

il procedimento disciplinare di stato, instaurato a seguito di giudizio penale, deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili, ovvero del provvedimento di archiviazione.

La giurisprudenza ha ripetutamente confermato questo principio (da ultimo, Tar Friuli Venezia Giulia, sentenza n. 17 pubblicata il 16.01.2018) specificando inoltre che i termini endo-procedimentali non hanno natura perentoria, con la conseguenza che l'unico termine che ha questa natura è quello di durata massima del procedimento.

La chiusura del procedimento

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Detto in altri termini: l'amministrazione deve chiudere il procedimento entro il termine globale perentorio di giorni 270 decorrenti dalla data in cui ha avuto piena conoscenza della sentenza definitiva di condanna.

Lo scopo di questo termine è il seguente.

Esso è volto a garantire sia la posizione del dipendente inquisito, il quale si aspetta di vedere definito il procedimento in un termine ragionevole, sia l'amministrazione che, dal canto suo, deve sollecitamente disbrigare l'affare disciplinare.

Il potere disciplinare dell'amministrazione, quindi, non può essere procrastinato indebitamente, proprio per evitare quella soggezione perpetua del dipendente all'incolpazione.

In pratica

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Una volta decorso il predetto arco temporale di 270 giorni dalla piena conoscenza da parte dell'amministrazione militare della sentenza definitiva di condanna, il procedimento disciplinare si estingue.

La conseguenza è l'illegittimità del provvedimento sanzionatorio eventualmente adottato dopo tale termine.

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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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