Questa istruttoria può portare all'adozione di una sanzione solo nel caso in cui venga raggiunto un sufficiente grado di certezza in ordine al comportamento del dipendente: in caso contrario non si può arrivare ad un'incolpazione disciplinare.
Il rapporto tra penale e disciplinare militare
E' il caso della sentenza penale di prescrizione che chiude un processo per decorso del tempo, senza che sia stato compiuto sino in fondo l'accertamento dell'eventuale penale responsabilità dell'imputato.
Pensiamo, per prendere spunto dalla sentenza del Tar Napoli n. 3451 del 25.05.2018 in commento, alla fattispecie nella quale il medico militare viene processato per ipotesi di truffa assicurativa, per aver egli redatto certificazione medica attestante lesioni patite da un soggetto a seguito di sinistro stradale e, al contempo, egli si trovi a dover gestire il procedimento disciplinare militare per violazione degli artt. 885, 1357 e 1379 d. lgs. n. 66/2010.
L'amministrazione militare potrebbe ritenere il comportamento tenuto dal colonnello medico censurabile sotto l'aspetto disciplinare, in quanto contrario ai principi che devono improntare l'agire di un ufficiale e, in particolare, al senso di responsabilità, ai doveri di correttezza ed esemplarità propri dello status di militari e ai doveri attinenti al grado rivestito, manifestandosi inoltre come lesivo del prestigio e dell'immagine dell'istituzione.
Cosa deve fare in questi casi il ministero
Ebbene, vista la sentenza penale di estinzione del reato per prescrizione motivata dall'incompleta istruttoria penale svolta (mancato espletamento di alcune prove successive all'escussione testimoniale), il Ministero deve svolgere un autonomo apprezzamento della effettiva sussistenza del fatto contestato, prima ancora che della rilevanza disciplinare dello stesso.
Cosa deve fare il militare
Il militare che si dovesse trovare in una situazione del genere, deve premurarsi di ricorrere in sede amministrativa avverso il decreto che stabilisce la sospensione dal servizio (ad es. per mesi uno) stante, a dire dell'amministrazione, il disvalore della condotta tale da giustificare una sanzione di stato.
E' del tutto evidente che, essendo monca la fase di accertamento penale, chiusa appunto con una sentenza di prescrizione, egli per difendersi dall'incolpazione disciplinare sfrutterà la carenza di istruttoria dibattimentale in penale e l'assenza dell'autonomo accertamento da parte del Ministero per quanto riguarda l'aspetto della disciplina.
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