In vigore la V direttiva Ue antiriciclaggio, per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento. Tra le novità la stretta sulle card prepagate

di Gabriella Lax - Ulteriore giro di vite per la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo. E' il risultato della V direttiva Ue antiriciclaggio, appena entrata in vigore (sotto allegata). Si tratta della direttiva n. 2018/843, frutto del lavoro del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio, vedi allegato), che modifica la direttiva 2015/849 (IV direttiva antiriciclaggio), recepita in Italia del Dlgs n. 231/2007. Tra le novità si amplia il numero dei "soggetti obbligati", quali i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali, e i prestatori di servizi di portafoglio digitale, e le persone che commerciano opere d'arte o gli intermediari nel commercio delle stesse. Inoltre vengono ridotte le soglie per l'uso delle carte prepagate.

La direttiva è entrata in vigore il 9 luglio scorso, e gli Stati membri avranno tempo fino al 10 gennaio 2020 per recepirla.

Antiriciclaggio, i limiti per le carte prepagate

Le carte prepagate essendo anonime ben si prestano al finanziamento di atti terroristici, soprattutto agli aspetti logistici degli stessi.

Indispensabile dunque impedire ai terroristi l'uso di questa modalità per finanziare traffici ed operazioni, riducendo ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela di cui alla direttiva (UE) 2015/849.

Vengono ridotte, grazie alla direttiva, le precedenti soglie stabilite per l'uso delle carte prepagate senza l'obbligo di procedere ad adeguata verifica della clientela, passando dagli attuali 250 a 150 euro.

Antiriciclaggio, aumentano i soggetti obbligati

Già il nostro Paese si era portato avanti col lavoro ampliando la platea dei soggetti obbligati. Era stato il Dlgs n. 90 /2017 ad anticipare l'attività legislativa dell'unione europea, inserendo tra i soggetti tenuti al rispetto delle regole antiriciclaggio anche "i prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale, limitatamente allo svolgimento dell'attività di conversione di valute virtuali da ovvero in valute aventi corso forzoso".

Nella normativa antiriciclaggio adesso vengono inclusi i prestatori di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali; i prestatori di servizi di portafoglio digitale; i galleristi; i gestori di case d'asta e gli antiquari, chiamati ad operare una collaborazione proattiva.

Antiriciclaggio, servizi di cambio valute

Ancora la V direttiva, per evitare che i gruppi terroristici trasferiscano denaro verso il sistema finanziario dell'Unione o all'interno delle reti delle valute virtuali dissimulando i trasferimenti o beneficiando di un certo livello di anonimato su queste piattaforme, vengono inseriti anche i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

V-Direttiva-Ue-Antiriciclaggio

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