La legge 157/1992 sulla falconeria e i limiti normativi

Avv. Francesca Servadei - Con la legge 11 febbraio 1992, numero 157 in Italia è stata consentita la caccia con il falco, pertanto affinchè si possa usufruire dell'animale per scopo venatorio è necessario conseguire la licenza di caccia subordinandola al superamento di un esame di idoneità ed abilità.

Falconeria ed armi

La falconeria non è assolutamente assimilabile a quanto previsto per l'attività venatoria mediante l'utilizzo delle armi, questo per tre motivi:

1) Il falco e non solo, ma tutti gli altri rapaci utilizzati per la caccia non hanno la possibilità di arrecare danno all'uomo e per questo motivo non devono essere assimilabili alle armi;

2) Gli uccelli rapaci, e nello specifico il falco, sono in grado di procurarsi il cibo cacciando e quindi tale arte, la falconeria, può considerarsi come la riproduzione di un fatto naturale relativo al predatore e alla sua preda, tanto è vero che tale attività vede il falconiere come un semplice spettatore;

3) Il falconiere non ha solo l'obiettivo di addestrare i rapaci a cacciare assieme all'uomo, ma pone in essere anche attività non tipicamente venatorie (come per esempio il vivere all'aperto a contatto con la natura e nel rispetto della stessa), tanto è vero che spesso il falconiere non utilizza il falco come predatore, ma come modo di divago facendo sì che lo stesso rapace catturi una preda "artificiale" che prende il nome di logoro.

Falconeria e legislazione

È importante affermare che da un punto di vista normativo la citata legge pone non pochi vincoli al falconiere, il quale ha non solo l'obbligo di rispettare le norme sulla caccia, ma anche (sempre che sia in possesso di apposita licenza) gli orari e le regioni dove si pratica l'arte venatoria. Tali limiti riguardano non solo chi pratica la falconeria allo scopo di caccia, ma anche chi la pratica come esibizione ovvero bird-control (durante la quale non è consentita la caccia) vincoli questi che non si ravvedono nel caso in cui i rapaci sono detenuti, presso idonee strutture e quindi non fatti volare liberi.

A livello normativo sia Regionale, sia Comunale e Provinciale, gli Enti stanno legiferando a favore dei rapaci vietando che questi animali vengano tenuti in catena ovvero nei trasportini.

Una particolare attenzione va posta a coloro che trasportano i rapaci da Regione a Regione: è necessario osservare i regolamenti di veterinaria sia per quanto concerne i certificati sia per l'idoneità del mezzo nel quale i falchi vengono trasportati.

Infine, si ricorda che, affinchè il falco, o ogni altro rapace, come per esempio il gufo, sia utilizzato a scopi venatori, gli animali devono provenire da certificati allevamenti e non possono essere utilizzati se catturati in natura.

AVV. FRANCESCA SERVADEI

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LARIANO (ROMA)

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