Per il Consiglio di Stato effetto del deposito avvenuto oltre le 12 dell'ultimo giorno è che i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo

di Lucia Izzo - La possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno).


Ciò non contrasta con la disposizione, secondo cui, il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo: tale effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa solo che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

Lo ha chiarito il Consiglio di Stato nella sentenza n. 3309/2018 (qui sotto allegata) che ha fornito precisazioni sul punto pronunciandosi sulla presunta tardività della memoria depositata da una delle parti in causa.


Gli appellanti avevano eccepito la tardività di tale deposito ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione del c.p.a. poiché intervenuto telematicamente oltre le ore 12 della stessa giornata, precisamente alle ore 17:57 del 5 febbraio 2018, ultimo giorno per il deposito della memoria prima dell'udienza di merito.

Deposito telematico atti assicurato fino alle 24 dell'ultimo giorno

In realtà, spiegano i giudici, la possibilità di depositare gli atti in forma telematica è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito dal citato art. 4, comma 4, e tale soluzione non contrasta con quanto indicato dell'ultimo periodo della stessa disposizione, secondo cui il deposito degli atti e dei documenti in scadenza effettuato oltre le ore 12 dell'ultimo giorno si considera eseguito il giorno successivo.

Questo effetto, posto a garanzia del diritto di difesa delle controparti, significa unicamente che per contestare gli atti depositati oltre le ore 12 i termini per controdedurre decorrono dal giorno successivo.

Deve dunque ritenersi che, ai sensi dell'art. 4, comma 4, delle norme di attuazione al codice del processo amministrativo (così come modificato dall'art. 7 del d.l. 31 agosto 2016, n. 168), la possibilità di depositare con modalità telematica atti in scadenza è assicurata fino alle ore 24 dell'ultimo giorno consentito secondo i termini perentori (cioè fino allo spirare dell'ultimo giorno).

Il deposito telematico si considera quindi perfezionato e tempestivo con riguardo al giorno senza rilevanza preclusiva con riguardo all'ora.

Consiglio di Stato, sent. n. 3309/2018

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