Per la Cassazione è inefficace la revoca della carta di debito e la correlata segnalazione alla C.A.I. se manca una comunicazione preventiva al correntista

di Lucia Izzo - Va ritenuta inefficace la c.d. "revoca" del bancomat e la correlata segnalazione alla Centrale Rischi se la banca non provvede a comunicare preventivamente al cliente la volontà di recedere dal rapporto di cui alla carta di debito, che la banca ha rilevato essere sempre in passivo.


Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, prima sezione civile, nell'ordinanza n. 15500/2018 (qui sotto allegata) accogliendo il ricorso di un correntista.


La vicenda origina dalla segnalazione di "revoca" che la banca aveva inviato alla Centrale di Allarme Interbancaria (C.A.I.) relativamente a una carta di debito (bancomat), che l'intermediario aveva tuttavia posto in essere in assenza di preventiva comunicazione al ricorrente titolare della carta.


Questi si è dunque lamentato dell'illegittimità del comportamento così tenuto dell'intermediario, in via connessa richiedendo la "rettifica" della compiuta segnalazione e la condanna al risarcimento dei danni provocatigli da siffatto comportamento, "in relazione alla lesione del diritto all'immagine commerciale e personale".


Tuttavia per il Tribunale la revoca della carta di credito e la segnalazione in C.A.I. erano apparse conforme alle previsioni di legge posto che il conto del correntista, pur in assenza di qualsiasi movimentazione, era risultato da un certo momento sempre in passivo, in ragione del progressivo maturare a debito sia del canone per l'uso della carta di debito che di interessi e spese.


Ciononostante, in Cassazione il ricorrente insiste sulla necessità che la segnalazione di revoca della carta alla Centrale di Allarme Interbancaria sia preceduta da una comunicazione inoltrata al cliente e, altresì, che questa lasci un adeguato margine di preavviso, in tal modo ribadendo l'illegittimità del comportamento tenuto dall'intermediario.

Revoca del bancomat e segnalazione C.A.I. inefficaci senza comunicazione al cliente

Doglianze che convincono gli Ermellini i quali si focalizzano, in particolare, sulla struttura dell'atto di "revoca" della carta di debito al fine di verificare se e come, nell'ambito dello svolgimento del rapporto corrente tra l'intermediario e il cliente, il detto atto posto in essere dall'intermediario importi una preventiva informazione del cliente.


Per i giudici, sotto il profilo tecnico giuridico, la c.d. "revoca" della carta di debito viene a integrare un'ipotesi di recesso dal rapporto contrattuale che correva tra le parti, ovvero tra l'intermediario e l'utilizzatore della carta.


Per essere efficacemente iscritta in centrale, quindi, la revoca della carta deve rispettare le modalità di corretto esercizio del recesso dal patto che sono previste nel nostro ordinamento i cui principi generali, in effetti, inquadrano come negozio unilaterale recettizio: per essere in grado di produrre effetti, dunque, lo stesso deve essere preventivamente comunicato alla controparte contrattuale, secondo la prescrizione della norma dell'art. 1334 del codice civile.


Nel caso di specie, invece, l'intermediario non ha provveduto a comunicare al cliente la dichiarazione del proprio recesso dal rapporto di cui alla carta di debito e ne consegue, quindi, l'inefficacia della revoca e della correlata segnalazione. Accolto il ricorso, la parola passa al giudice del rinvio.


Cass., I civ., ord. n. 15500/2018

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