Il contraente debole deve sempre evitare di porre firme a occhi chiusi e non può lamentare l'illeggibilità se non ha chiesto una copia adeguata del contratto

di Valeria Zeppilli - In forza di quanto previsto dall'articolo 1341, comma 2, del codice civile, nei contratti conclusi con sottoscrizione di moduli o formulari predisposti da uno dei contraenti, la deroga alla competenza territoriale necessita dell'approvazione espressa e scritta del contraente debole.

Questo assunto, pacifico, si presta nel caso concreto a una serie di interpretazioni che richiedono spesso l'intervento della giurisprudenza. Ad esempio: cosa accade se la clausola vessatoria è scarsamente o per nulla leggibile? L'ipotesi non è infrequente, se si considera che i modelli o formulari sono spesso prodotti in fotocopia e hanno generalmente caratteri molto piccoli.

La risposta a questa domanda la si ritrova nella recente ordinanza della Corte di cassazione numero 3307/2018, qui sotto allegata.

Cosa può fare il contraente debole

Dinanzi a una tale evenienza, e quindi laddove la clausola vessatoria che prevede la deroga alla competenza territoriale in caso di controversia sia praticamente illeggibile, il contraente debole ha diritto di esigere che gli venga fornito un modello contrattuale idoneo. Del resto, per i giudici, "l'eventuale illeggibilità di una o più clausole vessatorie non esonera il contraente debole dall'onere di vigilare affinché non vengano apposte firma "ad occhi chiusi"".

E proprio per tale motivo lo stesso contraente, se non si è posto il problema e ha comunque sottoscritto in maniera espressa la clausola "incriminata", non può poi lamentare dinanzi ai giudici di non aver compreso l'esatta portata della previsione derogatoria.

Corte di cassazione testo sentenza numero 3307/2018
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: