Per il TAR della Lombardia la pergotenda non comporta una trasformazione edilizia e urbanistica del territorio

di Valeria Zeppilli - Le pergotende, in ragione della consistenza, delle caratteristiche costruttive e della funzione che svolgono, non richiedono, per essere installate, il rilascio del titolo abilitativo.

Si tratta di un principio già affermato in diverse occasioni dal Consiglio di Stato (v. ad esempio, la sentenza numero 306/2017 e la sentenza numero 1619/2016) e recentemente ribadito dal TAR della Lombardia con la sentenza numero 2110/2017 qui sotto allegata.

Tar: quando serve il permesso a costruire

I giudici amministrativi lombardi, in particolare, hanno ricordato che il rilascio del permesso a costruire è richiesto, ai sensi degli articoli 3 e 10 del d.p.r. n. 380/2001, solo per gli interventi di nuova costruzione che comportano una "trasformazione edilizia e urbanistica del territorio", tra i quali non può ricondursi l'installazione di una pergotenda.

Quest'ultima, infatti, è una struttura leggera che ospita tende retrattili in materiale plastico e che, in quanto tale, non integra le predette caratteristiche.

La vicenda

Nel caso di specie, la struttura "incriminata" si risolveva, nei fatti, in una struttura di protezione dal sole e dagli agenti atmosferici, utile a migliorare la fruizione dello spazio esterno dell'immobile ove ha sede l'osteria di proprietà del ricorrente, rispetto alla quale avrebbe dovuto assolvere una funzione servente e accessoria.

Per il TAR, si tratta, insomma, di una struttura "priva di un autonomo carico urbanistico" e, pertanto, il provvedimento con il quale il Comune di riferimento ne aveva inibito la realizzazione deve essere annullato.

Leggi anche: "Pergotenda: non serve il permesso"

TAR della Lombardia testo sentenza numero 2110/2017
Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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