Cenni sul risarcimento del danno da ritardo aereo in base al regolamento Ce 261/04
Avv. Emanuele Papaleo 333.7686986 - E' ormai comunemente noto che la normativa di cui al Regolamento CEE 261/04 (il quale prevede per il viaggiatore il diritto ad una compensazione pecuniaria nei casi di volo aereo cancellato e/o negato imbarco) è stata estesa, a seguito di numerose pronunce giurisprudenziali comunitarie, anche all'ipotesi di ritardo aereo, ciò sul presupposto che il disagio che subiscono i passeggeri del volo cancellato non è affatto dissimile da quello che subiscono i passeggeri del volo ritardato: entrambi infatti sono costretti ad una sosta forzata e ad una perdita di tempo, meritando di essere risarciti.

I diritti dei passeggeri che subiscono ritardi aerei

I passeggeri che hanno subito ritardi: a) di due o più ore, per tutte le tratte aeree, pari od inferiori al Km 1.500, b) di tre o più ore, per tutte le tratte aeree intracomunitarie superiori ai 1.500 Km e per tutte le altre tratte comprese tra i Km 1.500 e 3.500, c) di quattro o più ore, per tutte le altre tratte aeree che non rientrano nei due precedenti casi, hanno diritto a percepire dalla compagnia aerea, in moneta contante o elettronica, rispettivamente 250, 400 ovvero 600 euro (artt. 6 e 7 Regolamento 261/04). E ciò, oltre il diritto alla assistenza (cibi, bevande , pernottamento in albergo se del caso). Detta compensazione è ridotta del 50% se al passeggero è offerto un volo alternativo per arrivare a destinazione entro e non oltre due, tre o quattro ore, rispettivamente per i casi di cui alle lettere sub a), b), c). La compensazione pecuniaria.
Ai passeggeri in partenza da un aeroporto comunitario o in arrivo in un aeroporto comunitario (sempre se la compagnia aerea è comunitaria) viene quindi riconosciuto oltre al diritto al risarcimento del danno (che dovrà provarsi secondo il diritto interno di ogni singolo stato membro), anche la cd. compensazione pecuniaria (che scaturisce in re ipsa) quantificata in euro 250, 400 o 600 (a seconda della distanza del volo), qualora questi risultino vittime di un ritardo aereo
pari o superiore alle tre ore.

I danni da ritardo nel trasporto aereo per la Corte comunitaria

La Corte comunitaria ha invero da tempo chiarito che qualsiasi ritardo nel trasporto aereo di passeggeri, in particolare se prolungato, può causare, in generale, due tipi di danni. Da un lato, un ritardo eccessivamente prolungato determina danni quasi identici per tutti i passeggeri, il cui risarcimento può assumere la forma di un'assistenza o di un supporto standardizzati e immediati a tutti gli interessati, attraverso la fornitura, ad esempio, di bevande, pasti, sistemazione in albergo e telefonate. Dall'altro, i passeggeri possono subire danni individuali, dovuti al motivo del loro spostamento, il cui risarcimento richiede una valutazione caso per caso dell'entità del danno causato e può, di conseguenza, essere oggetto solo di una compensazione a posteriori e su base individuale (cfr. per tutte Corte Giustizia CE, 10 gennaio 2006, n. 344).

Il danno non patrimoniale da ritardo nel trasporto aereo per la giurisprudenza di merito

Più interessante è il discorso in merito al cd. danno non patrimoniale, che la giurisprudenza di merito (anche se non in maniera unanime) sembrerebbe riconoscere nella figura del cd. danno esistenziale. Sul punto si segnalano varie pronunce giurisprudenziali che liquidano detto danno in via equitativa, quindi senza necessità di previa quantificazione da parte del passeggero. "Il trasportato ha diritto al risarcimento del danno esistenziale, da liquidarsi in via equitativa, per i disagi subiti a causa dei ritardi nell'esecuzione del contratto di trasporto qualora il vettore non provi di aver adottato tutte le misure idonee ad evitarli" in tal senso, si è espresso il Giudice di pace Carinola, con sentenza n. 23/02/2006. "In caso di ritardo pari o superiore a due ore per le tratte aeree che non superino i 1500 Km, il passeggero cui non venga prestata l'assistenza di cui agli art. 5 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 del regolamento n. 261/2004/Ce ha diritto al risarcimento del danno che deve essere valutato in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c." in tal senso Giudice di pace Brindisi, con sentenza 26/08/2013, n. 557. Il contenuto di tale danno spazierebbe, infatti, dal "patimento, stress, rabbia e depressione derivante dalla lunga attesa nell'aeroporto" (Giudice Pace Bari, 7 novembre 2003 e 26 novembre 2003.), al "nervosismo e alla frustrazione" (Giudice Pace Bari, 7 novembre 2003 e 26 novembre 2003.), alla "necessità di modificare l'organizzazione delle proprie giornate alterando la propria tranquillità" Giudice Pace Roma, sez. IV, 18 novembre 2002). Va ad ogni modo sottolineato come, seppur non manchino pronunce che considerino sufficiente, ai fini del risarcimento del danno esistenziale liquidabile in via equitativa, un ritardo superiore almeno alle due ore la giurisprudenza maggioritaria appare molto prudente in ordine alla valutazione dell'importanza del ritardo effettuato, facendo riferimento a ritardi "prolungati" o a ritardi comunque "notevoli e rilevanti".

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