Non è conforme alla Convenzione ridurre l'indennizzo sulla base di pregiudizi e discriminando le donne rispetto agli uomini

Le donne vanno tutelate da tutte le violenze e le discriminazioni: solo così si potrà raggiungere la parità tra i sessi. La CEDU lo ha ribadito con la recente sentenza che ha deciso il caso Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo (qui sotto allegata), sancendo il diritto al risarcimento integrale del danno alla sfera sessuale subito da una donna a seguito di un intervento chirurgico che ha danneggiato il suo nervo pudendo, con gravi postumi.

La vicenda

Il giudice nazionale, infatti, in grado di appello aveva ridotto il risarcimento riconosciuto in primo grado motivando tale scelta sulla circostanza che la donna non fosse più giovane e avesse raggiunto un'età (50 anni) nella quale i rapporti sessuali non sarebbero più importanti. Nella riduzione del risarcimento era stata data rilevanza anche al fatto che la danneggiata aveva due figli di età tale da non aver bisogno delle sue cure, si doveva occupare solo del marito e non aveva quindi bisogno di una domestica che la aiutasse, visti i postumi dell'intervento, a svolgere le mansioni casalinghe.

La decisione del giudice dell'appello era stata confermata anche dalla Corte di cassazione portoghese.

Stop ai pregiudizi

Per la CEDU, però, non è possibile fondare una differenza di trattamento sul sesso, così come avvenuto nel caso di specie, facendo solo riferimento a pregiudizi, stereotipi e convinzioni generali radicati in una data società. Per la Corte europea, i giudici nazionali, assumendo la decisione di ridurre il risarcimento alla donna solo per le motivazioni prima accennate, hanno infatti ignorato sia l'importanza della sessualità per lo sviluppo psico-fisico di una donna sia gli aspetti personali della vita sessuale del singolo, che prescindono dall'età anagrafica.

Discriminazione

Peraltro, la Corte non ha potuto fare a meno di sottolineare l'atteggiamento discriminatorio della magistratura portoghese rispetto alle donne, che si nasconde dietro una simile decisione, considerato che in altri casi analoghi, affrontati nel 2008 e nel 2014 ma che riguardavano due uomini, i giudici nazionali hanno ritenuto che l'impossibilità di condurre una vita sessuale normale comportasse, a prescindere dall'età e dal fatto di avere o meno figli, problemi di autostima e uno choc grave e considerevole.

In conclusione, e nonostante l'opinione discorde di alcuni giudici, per la CEDU è evidente che nel caso di specie vi è stata violazione dell'articolo 14 della Convenzione in combinato con l'articolo 8.

Cedu sentenza Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo
Valeria Zeppilli

Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: