Per la Cassazione, la rateizzazione non costituisce acquiescenza

di Marina Crisafi - Se il contribuente chiede la rateizzazione ad Equitalia ciò non costituisce acquiescenza e dunque rinuncia al diritto di contestare in giudizio la pretesa. Così ha stabilito la Cassazione, con la recente ordinanza n. 3347/2017 (qui sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso di un contribuente che aveva impugnato innanzi al giudice tributario una cartella di pagamento di oltre 100mila euro, relativa all'omesso versamento di somme a titolo di interessi e sanzioni per il tardivo versamento di Irap e Iva.

Equitalia, dal canto suo, proponeva ricorso incidentale, eccependo che il debitore aveva prestato acquiescenza alla pretesa, dato che aveva richiesto ed ottenuto il pagamento a rate degli importi dovuti.

Per gli Ermellini, invece, va ribadito il principio generale del diritto tributario secondo il quale non si può attribuire "al puro e semplice riconoscimento, esplicito o implicito, fatto dal contribuente d'essere tenuto al pagamento di un tributo e contenuto in atti della procedura di accertamento e di riscossione (denunce, adesioni, pagamenti, domande di rateizzazione o di altri benefici), l'effetto di precludere ogni contestazione in ordine all'an debeatur, salvo che non siano scaduti i termini di impugnazione e non possa considerarsi estinto il rapporto tributario".

Siffatto riconoscimento esula, infatti, si legge nell'ordinanza, "da tale procedura, regolata rigidamente e inderogabilmente dalla legge, la quale non ammette che l'obbligazione tributaria trovi la sua base nella volontà del contribuente".

Le manifestazioni di volontà del contribuente, pertanto, "quando non esprimano una chiara rinunzia al diritto di contestare l'an debeatur, debbono ritenersi giuridicamente rilevanti solo per ciò che concerne il quantum debeatur, nel senso di vincolare il contribuente ai dati a tal fine forniti o accettati".

Ciò non esclude, ovviamente, che il contribuente possa validamente rinunciare a contestare la pretesa del fisco, ma, affinchè tale forma di acquiescenza si verifichi, "è necessario il concorso dei requisiti indispensabili per la configurazione di una rinuncia, e cioè: 1) che una controversia tra contribuente e fisco sia già nata e risulti chiaramente nei suoi termini di diritto o, almeno, sia determinabile oggettivamente in base agli atti del procedimento; 2) che la rinuncia del contribuente sia manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi assolutamente inequivoci". Mentre, la mera "rateizzazione chiesta dal ricorrente non costituisce acquiescenza". Il ricorso è accolto.

Cassazione, ordinanza n. 3347/2017

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