Nota di commento alla sentenza del TAR Campobasso, n. 444/2016

di Gilda Summaria - La sentenza in commento (Tar Campobasso, n. 444/2016) analizza il caso di una procedura selettiva (sotto soglia) indetta dal Comune di Isernia finalizzata all'acquisizione di servizi di mediazione familiare per esigenze socio-assistenziali. La ricorrente avverso la graduatoria (seconda in posizione) lamenta che chi la precedeva non abbia prodotto la fotocopia del documento di identità quale allegato ad una delle autocertificazioni debitamente sottoscritta e che il curriculum non sia stato datato, seppur anch'esso si presentava debitamente sottoscritto.

Ovviamente la ricorrente impugna con il ricorso non solo la determina con cui viene approvata la graduatoria di merito ma anche il verbale con la valutazione delle domande, nonché tutti gli atti presupposti, conseguenziali o comunque connessi, anche se non conosciuti al momento del ricorso stesso .

Nella motivazione della sentenza con cui ha accolto il ricorso ed annullato tutti gli atti impugnati, il TAR di Campobasso, investito di giurisdizione esclusiva, ha statuito che irregolarità afferenti alla presentazione del curriculum vitae e delle autocertificazioni prodotte in sede di partecipazione ad una gara , nel caso " de quo" una procedura riferibile a quelle per acquisizione di servizi, ex art. art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. n. 50/2016 appaiono sanabili mediante l'istituto del soccorso istruttorio e pertanto non è consentita l' esclusione del candidato colpevole di tali omissioni o inesattezze .

Il nuovo Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016) all' 83, c.IX, prevede che non siano soccorribili "le sole carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa" e prosegue statuendo che "le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica".

Al contrario, la circostanza affermata (poiché non contestata) dal Comune resistente, che dalla Commissione di gara siano stati fissati i sub-criteri di valutazione dei titoli in un momento successivo all' avvenuta conoscenza dei titoli stessi posseduti dai candidati, per il TAR competente profila un vizio di legittimità nella forma dell'eccesso di potere oltre che per tale circostanza di fatto risultano violati palesemente i principi di trasparenza e imparzialità, oltre quelli di i parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza (cfr.: Tar Puglia Bari I, 6.9.2011 n. 1295).

Tar Campobasso, sentenza n. 444/2016
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