Il codice privacy sanziona infatti il reato di illecito trattamento dei dati personali

di Valeria Zeppilli - Scattarsi una foto in compagnia di un amico e pubblicarla su Facebook è un'operazione che molti compiono quotidianamente senza troppa preoccupazione, mentre, in realtà, essa potrebbe anche costare il carcere.

Il reato

L'articolo 167 del decreto legislativo numero 196/2003 (cd. codice privacy) sanziona infatti il reato di illecita diffusione dei dati personali.

Tale norma, nel dettaglio, punisce tutti coloro che eseguono un trattamento dei dati personali difforme alle disposizioni dettate in materia al fine di trarre per sé o per altri un profitto o di recare un danno ad altri.

Affinché un tale comportamento possa avere rilevanza penale è quindi necessario e fondamentale che esso sia caratterizzato da dolo specifico.

Le sanzioni

Le sanzioni previste variano a seconda delle conseguenze del trattamento illecito o dalla tipologia di violazione commessa ma in ogni caso comportano la reclusione.

In particolare, se il trattamento avviene in violazione di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130 o in applicazione dell'articolo 129 la sanzione è quella della reclusione da sei a diciotto mesi se dal fatto deriva nocumento o da sei a ventiquattro mesi se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione.

Se invece sono violate le disposizioni di cui agli articoli 17, 20, 21, 22, commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45 la reclusione, se dal fatto deriva nocumento, è da uno a tre anni.

Il danno

Come visto, quindi, l'articolo 167 del codice privacy prevede il danno quale condizione obiettiva di punibilità del reato di trattamento illecito di dati personali tramite internet. A tal fine, come chiarito dalla Corte d'appello di Firenze con la sentenza numero 6575 del 2015, il nocumento "non è soltanto quello derivato alla persona fisica o giuridica cui si riferiscono i dati, ma anche quello causato a soggetti terzi quale conseguenza dell'illecito trattamento".

In ogni caso, affinché il reato possa dirsi consumato è sufficiente che dal fatto derivi nocumento mentre non è necessario che si realizzi l'evento specificamente perseguito dall'autore dell'illecito.

Reati più gravi

Le disposizioni del decreto legislativo numero 196/2003, nel sanzionare il reato di illecito trattamento dei dati personali, lasciano comunque salvo il caso in cui il fatto costituisca più grave reato.

Ci si riferisce, ad esempio, ai casi in cui la diffusione di foto senza il consenso del soggetto ritratto siano idonee ad integrare un'ipotesi di stalking, determinando uno stato di ansia o di paura nella vittima o costringendola a modificare le proprie abitudini di vita.

Revoca del consenso

Il consenso alla pubblicazione di una foto, peraltro, anche una volta dato può non valere per sempre.

Se a un certo punto il soggetto ritratto cambia idea e non vuole più che la sua immagine sia diffusa, può legittimamente chiedere ed ottenere che chi la ha caricata la rimuova.

In simili ipotesi, tuttavia, chi ha caricato la foto non sarà in alcun modo responsabile per le condivisioni effettuate prima che essa sia cancellata (o meglio prima che sia fatta richiesta di cancellazione da parte del titolare dei dati personali).

Azione civile e penale

Si segnala che, oltre che avviare un procedimento penale querelando il responsabile del trattamento illecito, il danneggiato può anche agire in via civile per ottenere un provvedimento d'urgenza che disponga la cancellazione immediata della foto ed eventualmente il risarcimento del danno patito.

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Valeria Zeppilli

Foto: 123rf.com
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