Nota di commento alla sentenza del Tar Lombardia n. 567/2016

Avv. Francesco Pandolfi - Come si sa, nel mondo militare parlare di accesso agli atti significa confrontarsi con regole specifiche e più di qualche volta si possono presentare problemi per chi legittimamente lo domanda.


Ora, nel caso in cui l'Amministrazione neghi al Militare l'accesso agli atti cosiddetto "difensivo", ciò avente il fine di tutelare le proprie ragioni in una causa (nel caso in commento la causa riguarda il diniego su una richiesta di trasferimento per ragioni familiari) il Tar accoglierà il ricorso dell'interessato, semplicemente affermando che si tratta di un tipo di accesso, appunto difensivo, che prevale su altri interessi.


Il concetto che esprimono i Magistrati è chiaro: la domanda va accolta perché la richiesta di accesso è pertinente e specifica, cioè è strettamente legata alla domanda di trasferimento che ha proposto e che gli è stata negata.


In altri termini l'amministrazione militare, di fronte a una richiesta di accesso di questo tipo non deve fare altro che mettere a disposizione documenti di immediata reperibilità, senza la necessità di elaborarli; inoltre non vi è alcun pericolo che attraverso i dati e documenti richiesti si verifichi un indiretto "controllo" sulla specifica attività della macchina amministrativa, proprio a fronte della enumerazione delle carte da mostrare.


Il caso


Il Tar è chiamato ad affrontare una situazione di questo tipo: un Maresciallo dei Carabinieri impugna la determina con la quale gli viene respinta un'istanza di trasferimento per ragioni familiari.

Una successiva richiesta di accesso agli atti pure gli viene negata.

La ratio della negazione è questa: a dire della parte resistente un gruppo di questi atti è sottratto all'accesso, la restante parte non è strettamente necessaria alla difesa in giudizio ma probabilmente è solo "utile", infine un ulteriore insieme di documenti presuppone una defatigante elaborazione amministrativa o, addirittura, contempla atti in via di formazione.


Il Tar accoglie la domanda del ricorrente


Con la sentenza n. 567 del marzo 2016 il Maresciallo ha la meglio in causa: il provvedimento di rifiuto emanato dal Comando viene annullato e restituito al ricorrente il diritto di accedere agli atti, sussistendo un preciso interesse a difendersi sulla base di quei documenti (fatta eccezione per un residuo gruppo di documenti che sono stati resi visibili mediante la pubblicazione on line e, quindi, dall'accessibilità immediata).

Questo è logico, in quanto la richiesta dell'interessato attiene a dati e documenti contenenti informazioni su soggetti incardinati presso il Comando di appartenenza e di destinazione, compreso il numero di unità trasferite in un dato arco temporale: informazioni molto importanti se si considera il tenore dell'atto da lui impugnato (che gli ha negato il trasferimento).


Cosa fare in circostanze analoghe?

Criticare in giudizio il diniego dell'Amministrazione militare sull'accesso "difensivo" agli atti, quando questo no sia basato su argomenti non convincenti quali, ad esempio, la ritenuta non attinenza ai motivi di ricorso dei documenti da mostrare.


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Francesco Pandolfi
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Si occupa principalmente di Diritto Militare in ambito amministrativo, penale, civile e disciplinare ed и autore di numerose pubblicazioni in materia.
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