Nota alla recente ordinanza del Tribunale di Milano del 14 aprile 2016

Avv. Isabella Vulcano - Come noto, l'iscrizione del proprio nominativo nella Centrale Rischi comporta una serie di conseguenze molto gravi in quanto impedisce - o comunque rende difficoltoso- per il soggetto interessato ogni rapporto con gli istituti di credito.

Grazie ad una importantissima ordinanza emessa dal Tribunale di Milano del 14 aprile 2016, da oggi è possibile esperire il procedimento cautelare ex art 700 cpc, al fine di ottenere la cancellazione del nominativo dalla Centrale Rischi della Banca d'Italia e/o altre banche dati del sistema c.d. "Eurisc".

Trattandosi di procedimento cautelare, anche in tale ipotesi il Giudice verifica se sussistono i presupposti che fondano l'azione cioè: il fumus boni iuris e il periculum in mora.

Per ciò che concerne il fumus boni iuris il Giudice ritiene, tra le altre cose, che una situazione di "sofferenza" del credito debba essere desunta da una valutazione complessiva della situazione patrimoniale con riferimento all' ipotesi delle società e richiede uno stato di insolvenza o di grave e non transitoria difficoltà economica.

Quanto al periculum in mora, si evince nell'ordinanza, che la segnalazione alla Centrale Rischi comporta danni, oltre che immediati, anche gravi ed irreparabili in quanto il soggetto interessato viene individuato quale " cattivo pagatore" con conseguente difficoltà di accesso a nuove linee di credito.

Da qui si configura il cd " pericolo nel ritardo" dato dalla permanenza del nominativo nella Centrale Rischi.

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Centrale rischi finanziari: raccolta di articoli
Isabella Vulcano
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